Previdenza

Coop agricole, rideterminate le aliquote per gli operai

di Francesco Giuseppe Carucci

L'Inps, con la circolare 56/2022 di ieri, ha comunicato di aver rettificato le aliquote contributive indicate nella circolare 31 del 25 febbraio scorso relative agli operai agricoli a tempo indeterminato occupati dalle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 240/1984.

Il qui pro quo è sorto poiché l'articolo 1 della legge 234/2021, con i commi 221 e 222, ha esteso la Naspi, in luogo della disoccupazione agricola, al personale operaio a tempo indeterminato delle «cooperative di trasformazione» che, per previsione dell'articolo 2 della legge 240/1984, sono inquadrabili nel settore agricolo qualora si occupino di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci.

Nonostante l'istituto avesse già recepito la novità con la circolare 2 del 4 gennaio di quest'anno, nelle tabelle 4 e 7 allegate alla circolare 31/2022 aveva indicato le riduzioni previste dall'articolo 120, comma 2, della legge 388/2000 e dall'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005.

Si tratta di esoneri, rispettivamente di 0,37 punti e di un punto percentuale, relativi ai contributi che finanziano la disoccupazione e che, alla luce della novità, sono stati estrapolati dalle citate tabelle nella parte dedicata agli operai a tempo indeterminato. L'aliquota complessiva è stata pertanto rideterminata in misura del 30,583%, del 33,183% se cooperativa agricola di tipo industriale.

Seguirà futuro messaggio dell'istituto per illustrare le modalità di fruizione degli esoneri relativi alle contribuzioni per il finanziamento della Naspi da versare con il flusso uniemens.

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