Previdenza

Indennità di disoccupazione agricola: considerati anche i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali

di Alessandro Necchio

L'Inps, in data 18 maggio 2022, ha emanato la circolare 60/2022 relativamente al calcolo e alle modalità di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola riferita all'anno 2021.
Il legislatore, nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica, ha previsto, tra le altre cose, la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all'emergenza da Covid-19. Le norme di riferimento per il settore agricolo (articolo 12, Dl 137/2020; articolo 1, comma 300, legge 178/2020; articolo 8, comma 2, Dl 41/2021; articolo 11, comma 1, Dl 146/2021) richiamano espressamente l'articolo 22 del Dl 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, il quale prevede che le ore di riduzione o sospensione dell'attività a seguito dell'utilizzo di trattamento di integrazione salariale in deroga siano equiparate a ore di lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
I beneficiari di tale strumento a sostegno del reddito sono: operai agricoli a tempo determinato, operai agricoli a tempo indeterminato e operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi ex lege 240/1984.
Nello specifico, in analogia con quanto previsto per la medesima prestazione di competenza del 2020, anche per l'anno 2021 gli operai agricoli a tempo determinato devono risultare effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al medesimo anno e devono aver fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga causa Covid-19. Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o cessati nel corso del 2021 vige il requisito di aver prestato almeno un giorno di effettivo lavoro nell'anno e, nell'ottica di assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore, quanto previsto dall'articolo 22 del Dl 18/2020 è stato esteso anche agli operai agricoli che nel 2021 hanno fruito non di cassa integrazione in deroga, bensì della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (Cisoa) con le causali istituite in relazione all'emergenza epidemiologica.
I trattamenti di integrazione salariale, per entrambe le tipologie di lavoratori, saranno valorizzati al fine del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2021 solo in riferimento ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
Con la precedente circolare Inps 69/2021 era stato precisato che anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 240/1984 «che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e dell'allevamento di animali», sono inquadrati nel settore dell'agricoltura a fini previdenziali, con la differenza che tali soggetti non accedono alla Cisoa bensì alla Cigo o alla Cigs.
Pertanto anche nel 2021, così come nel 2020, per questa categoria viene applicata la disciplina in materia di calcolo della prestazione di disoccupazione agricola: l'accesso a quest'ultima è riservato ai soggetti che abbiano maturato nel 2021 i requisiti legislativamente previsti e abbiano presentato apposita domanda entro il 31 marzo 2022. Ai fini della maturazione dei requisiti trova anche qui applicazione l'articolo 22 del Dl 18/2020, pertanto i periodi di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di Cigs concessi con le causali "Covid-19" verranno considerati come lavorati.
Il riconoscimento della disoccupazione agricola sarà possibile solo con riferimento alle richieste di liquidazione relative all'anno 2021, in quanto la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 221, lett. a)) ha ricondotto nell'alveo dei destinatari della Naspi questa categoria di soggetti a partire dal 1° gennaio 2022.
La circolare specifica, inoltre, che per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola trova applicazione l'equiparazione a lavoro dei trattamenti di integrazione salariale fruiti nel 2021 anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.
In relazione al calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola, la stessa è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza della prestazione, dal quale sono detratti i periodi di lavoro (agricolo e non), le giornate indennizzate ad altro titolo e quelle non indennizzabili.
In sintesi, al base all'articolo 22 del Dl 18/2020, alle giornate lavorate nel 2021 saranno aggiunti:
- i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato;
- i periodi di Cisoa fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato;
- i periodi di Cigo e Cigo per sospensione di Cigs con causale Covid-19 fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi ex lege 240/1984.
Ai fini del calcolo dell'indennità spettante, l'importo per il 2021 sarà pari al 40% della retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato, a cui viene detratto, a titolo di contributo di solidarietà, il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, per un massimo di 150 giorni. La retribuzione di riferimento è costituita dalla media ponderata tra retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
La circolare specifica, infine, che per quanto riguarda i lavoratori agricoli provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati, il periodo massimo indennizzabile sarà pari a 180 giorni anziché 90, come disposto anche per l'anno precedente.
Si attende nuovo messaggio da parte dell'Inps per la specifica delle indicazioni operative ai fini della liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021.

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