Previdenza

Agricoltura, tecnologia di registro distribuito per “il lavoro dignitoso”

L’approvazione del Piano triennale 2020-2022 di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato ha costituito un progresso notevole

di Luca Barbieri e Giuseppe Vincenzi

L’approvazione del Piano triennale 2020-2022 di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato ha costituito un progresso notevole, seguito da iniziative che hanno mirato a consolidarne il quadro istituzionale, le politiche, le strategie e le misure volte ad assicurare un efficace azione di prevenzione e contrasto al ricorso al lavoro irregolare e all'imposizione di condizioni di vita degradanti.

Come noto, il Piano coinvolge le istituzioni, anche regionali e locali, riunite in un Tavolo presieduto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e volto a realizzare una serie di individuate azioni, giudicate prioritarie alla luce sia delle analisi svolte che delle evidenze statistiche raccolte con riferimento al fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Le priorità trasversali d'intervento indicate dal Piano sono: il sistema informativo, la protezione e l’assistenza e l'informazione e la sensibilizzazione. A queste si aggiungono priorità tematiche in tema, ad esempio, di prevenzione, vigilanza e contrasto, filiera produttiva agroalimentare, rete di lavoro agricolo di qualità e trasporti.

In un ambito caratterizzato dalla complessità e diffusione del fenomeno nonché dalle (mutevoli) peculiarità che questo assume in relazione al territorio - e di tali preoccupanti tratti evolutivi del settore si è occupata anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati approvata in data 20 aprile 2022, restituendo un quadro del fenomeno che impone l'attuazione di un'incisiva e coordinata programmazione di azioni di contrasto - l'istituzione di un registro digitale distribuito potrebbe consentire di dare esecuzione al Piano con azioni che realizzerebbero le priorità trasversali e tematiche in modo coordinato, con il coinvolgimento, oltre che del Dicastero, del Tavolo (con i relativi Gruppi tematici), degli enti territoriali e delle prefetture, anche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), dell'Inps, dell'Inail così come delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (solo incidentalmente, si consideri qui come un rinnovato ricorso alla contrattazione collettiva di lavoro di livello territoriale potrebbe contribuire ad innescare meccanismi virtuosi non solo per la realizzare una rapida promozione del lavoro dignitoso, ma anche in termini concorrenziali e di rivalutazione del territorio, anche sul piano sociale).

Fermo restando che con tali brevi cenni non si è inteso descrivere, se non approssimativamente, il complicato dispositivo giuridico definito dal Piano e il quadro interistituzionale che di esso costituisce il modello di governance, si consideri come nell'ottica di adottare un registro digitale distribuito (Rdd) quale architettura informatica di riferimento per il funzionamento del Piano, ciascun soggetto legittimato ad accedere al registro - sia esso un’autorità, un ente regionale o locale, un istituto o un'associazione sindacale – ne costituirebbe un nodo, autorizzato a scrivere o a consultare i documenti in esso impressi in modo immodificabile (a meno di non incorrere nella corruzione dell'intero registro, che in ogni caso sarebbe resa nota con immediatezza dal sistema e portata a conoscenza di ciascun nodo).

In vista di una proposta che illustri una possibile applicazione della tecnologia di registro distribuito, è opportuno individuare i caratteri essenziali di un Rdd, rappresentandone con rapidi tratti il meccanismo di funzionamento.Un Rdd altro non è che un repertorio (o archivio) di documenti, consultando i quali è possibile accertare il corretto adempimento di un obbligo stabilito dalla vigente legislazione ovvero assunto in forza di un accordo raggiunto dai soggetti coinvolti e dedotto in un disciplinare. In particolare, un Rdd, il cui funzionamento è appunto regolato mediante un apposito disciplinare (e registrato come “blocco origine”), è un registro:

- digitale, strutturato in modo che permetta di registrare informazioni caratterizzate da uno “schema dinamico”, senza vincoli di formato o contenuto;
- distribuito, poiché documenti ed informazioni sono scambiati e replicati in ciascun nodo mediante l'impiego di una rete privata, alla quale solo un soggetto qualificato è legittimato ad accedere mediante apposite credenziali. Dunque, ogni nodo possiede l'esatta copia del registro digitale distribuito, ma il disciplinare può prevedere specifiche limitazioni in relazione a taluni nodi sia per quanto concerne l'attività di registrazione che di accesso e consultazione dei documenti;
- privato (virtual private network).

In un Rdd informazioni e documenti sono riuniti nella particolare disposizione di una “catena di blocchi”. A ciascun blocco, identificato come elemento contenente tutte le informazioni e i documenti conosciuti e associati ad una singola voce del registro (autore della registrazione, data e ora di registrazione e la documentazione che si è inteso registrare), è attribuito un codice univoco identificativo, determinato mediante apposito algoritmo (conosciuto ed espressamente accettato da ciascun soggetto tenuto alla conservazione del Rdd).

La registrazione di un nuovo blocco comporta l'avvio di un processo di validazione con riferimento sia al diritto di un soggetto ad effettuare l'operazione che alla correttezza del codice univoco del blocco registrato. Prima di essere agganciato alla catena di blocchi preesistenti, l'ultimo blocco è sottoposto alla validazione di ciascun nodo facente parte del registro (più precisamente, la validazione non è limitata al singolo blocco, ma è ogni volta estesa all'intera catena contenente il nuovo elemento).

Come anticipato, ogni soggetto-nodo partecipante al registro possiede la propria copia del registro, contenente i dati necessari per effettuare il ricalcolo di ogni codice univoco utilizzato dal blocco di genesi sino all'ultimo blocco registrato e verificare e validare il codice trasmesso dal soggetto che intende registrare l'ultimo blocco della catena; il registro deve intendersi corrotto quando anche uno solo dei partecipanti non riscontri la validità del codice trasmesso.

Tratteggiati gli elementi costituitivi di un Rdd, si potrebbe ipotizzare una sua adozione per contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Di seguito, e senza pretesa di esaustività, si riportano alcune modalità d’impiego di un Rdd, evidenziando nuovamente come il sistema consenta a ciascun nodo di venire a conoscenza pressoché immediata di qualsivoglia registrazione effettuata sul registro:
a) la possibilità di accedere ad un repertorio documentale (priorità 4) pluriennale consentirebbe di pianificare i flussi di ingresso di lavoratori stranieri e di predisporre adeguati servizi per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro agricolo, contrastando il fenomeno dell'intermediazione illecita;
b) l'attività di contrasto, prevenzione e vigilanza (priorità 8) potrebbe essere condotta avvalendosi di strategie basta sul repertorio di dati. A loro volta i verbali ispettivi potrebbero essere registrati ed essere immediatamente consultabili dalle istituzioni e autorità partecipanti al Rdd;
c) l'impiego di un Rdd potrebbe assicurare maggiore stabilità e trasparenza ai contratti di filiera e di distretto nel rispetto dei vincoli di sostenibilità e inclusione, certificando la regolarità dei processi produttivi e non, come sovente accade, dei soli prodotti agricoli; d) scongiurare il ricorso a pratiche d'intermediazione illecita o fraudolenta di lavoro;
e) fermi restando gli obblighi di comunicazione stabiliti dal vigente ordinamento, il disciplinare potrebbe prevedere l'obbligo per il datore di lavoro di registrare la soluzione alloggiativa di ciascun lavoratore, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione. Ciò consentirebbe di mappare gli spostamenti dal domicilio al luogo di lavoro, contrastare il fenomeno del trasferimento dei lavoratori sul luogo di lavoro organizzato in regime di caporalato (priorità 6) e organizzare servizi pubblici o privati di trasporto;
f) il repertorio (immodificabile) di documenti presenti sul registro potrebbe orientare e programmare con maggior precisione l'attività di vigilanza e di contrasto al fenomeno del lavoro irregolare, offrendo agli organismi di vigilanza una puntuale documentazione sulla cui base formare una coordinata strategia d'azione;
g) i dati raccolti nel registro potrebbero essere impiegati per concedere un'apposita agevolazione contributiva a beneficio del datore di lavoro che assuma lavoratori già vittime di sfruttamento, promuovendo così il reinserimento socio-lavorativo di tali lavoratori. Accedendo al registro, la cui tenuta resta inteso sarebbe affidata ad un ente regionale o locale, il datore di lavoro interessato potrebbe consultare l'elenco nominativo dei lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Dell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro sarebbero tempestivamente informati i servizi per l'impiego competenti per territorio, l'ente di previdenza e le appendici territoriali del Dicastero e dell'Inl;
h) i dati del Rdd potrebbero essere pubblicati e resi noti mediante una campagna di comunicazione istituzionale e sociale (priorità 7) e di sensibilizzazione sullo sfruttamento lavorativo e al promozione del lavoro dignitoso, offrendo al pubblico - sia di lavoratori interessati (priorità 2) che di cittadini acquirenti di prodotti agricoli – ogni informazione reputata utile, anche al fine del tracciamento di legalità.

Il Rdd è pertanto un'architettura civile in grado di agevolare la collaborazione tra enti, autorità e associazioni e garantire l'ordinata attuazione di politiche economiche fondate sull'osservanza delle norme vigenti, la trasparenza - e dunque un affidamento efficiente tra gli operatori economici - nonché l'inclusione culturale e sociale, occupazionale e abitativa.

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