Previdenza

Beneficiari del Rdc: così la richiesta dell’assegno unico nei casi in cui non venga riconosciuto d’ufficio

Il modello Rdc – Com AU non può essere presentato oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento dell'Assegno Unico Universale per importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022

di Alberto Rozza

L'Inps, con il messaggio 2261/2022 del 30 maggio, ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite dai beneficiari del reddito di cittadinanza al fine di ottenere l'integrazione del Rdc/assegno unico mediante la presentazione del modello "Rdc/Pdc – Com Assegno unico (Au)", nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall'Isee, le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento automatico della predetta integrazione Rdc/Au o delle relative maggiorazioni non sono già in possesso dell'Istituto previdenziale, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Tale modalità rappresenta un'eccezione alla regola secondo cui l'Auu viene corrisposto d'ufficio dall'Inps in favore dei nuclei familiari percettori del Rdc, con le modalità contenute nella circolare 53/2022.

L'istituto previdenziale precisa che i nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento, in linea generale, presentano le seguenti caratteristiche:
1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole Isee;
2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole Isee, nei limiti del 50% dell'importo spettante.

Relativamente a entrambe le ipotesi, la presentazione del modello Rdc - Com Au deve pertanto avvenire, ad esempio, qualora si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni, ovvero nei casi di genitori entrambi lavoratori o, ancora, per la maggiorazione compensativa in base all'articolo 5 del Dlgs 230/2021.

Nel caso di nucleo composto da genitore solo, il messaggio richiama l'attenzione sulla necessità, da parte dell'unico genitore, di provvedere alla presentazione del modello ai fini del riconoscimento della restante quota del 50 per cento. Per tali genitori, infatti, qualora sia richiesta la corresponsione dell'importo dell'integrazione per intero, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell'altro genitore, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:
- decesso dell'altro genitore;
- allontanamento dell'altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
- affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
- genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
- esistenza dell'accordo con l'altro genitore, in virtù del quale si chiede l'attribuzione dell'intero importo.

Diversamente, laddove l'altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc intenda effettuare la richiesta della quota di integrazione a lui spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di assegno unico (e non il modello Rdc - Com Au), con le consuete modalità illustrate con la circolare 23/2022.

Nell'ipotesi di figli minorenni a carico che raggiungano la maggiore età in corso di godimento dell'integrazione Rdc/Au, il riconoscimento d'ufficio dell'assegno si interromperà a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età. In tale caso, per l'accesso del figlio all'integrazione Rdc/Au, sarà necessario trasmettere un modello Rdc – Com Au o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.

Si ricorda che il modello Rdc – Com Au può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell'integrazione eventualmente spettante nell'anno di competenza dell'assegno unico (dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo). Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.

Nei casi in cui è prevista la presentazione del modello Rdc – Com Au, le prime erogazioni dell'integrazione Rdc/Au spettante avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione del medesimo modello. Pertanto, tenuto conto della regola vigente in materia di Rdc, secondo cui la mensilità di riferimento viene corrisposta nel mese successivo, se il modello è presentato il 15 ottobre 2022, nel mese di novembre verrà riconosciuta la rata di Rdc di ottobre dello stesso anno, maggiorata dell'integrazione spettante.

L'Inps evidenzia che, qualora sia necessario modificare e/o rettificare le dichiarazioni contenute nel modello Rdc - Com Au, il dichiarante dovrà presentare un nuovo modello Rdc - Com Au, avendo cura di replicare all'interno del nuovo modello le dichiarazioni che restano confermate.

Infine, il messaggio ricorda che possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com Au in qualità di dichiaranti:
- i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all'integrazione Rdc/Au;
- i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all'integrazione Rdc/Au;
- il tutore dei figli aventi diritto all'integrazione Rdc/Au, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con assegno unico sia stata presentata dallo stesso tutore;
- il tutore del genitore avente diritto all'integrazione Rdc/Au, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con assegno unico sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello);
- i figli maggiorenni aventi diritto all'integrazione Rdc/Au se frequentanti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea oppure un tirocinio ecc. come previsto dal Dlgs 230/2021 (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).

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