Previdenza

Contribuzione fino al 2% per l'indennità Alas nello spettacolo

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con il messaggio 2260/2022 pubblicato il 30 maggio, l'Inps ha dettato le regole per il versamento della contribuzione di finanziamento dell'Alas per alcune categorie di lavoratori autonomi che operano nello specifico settore dello spettacolo.

L'Alas è una nuova indennità per la disoccupazione involontaria introdotta dall'articolo 66 del Dl 73/2021, con decorrenza 1° gennaio 2022. Ne hanno diritto i lavoratori che prestano, a tempo determinato, un'attività artistica o tecnica, direttamente connessa alla produzione e alla realizzazione di spettacoli ma anche coloro (sempre autonomi a tempo determinato) che effettuano lavorazioni al di fuori di tale contesto. Possono beneficiarne anche gli esercenti attività musicali.

A fronte della prestazione assistenziale i “datori di lavoro/committenti” (locuzione utilizzata dall'Inps per rappresentare la particolarità dello spettacolo, in cui il committente versa contributi come se si trattasse di lavoratori subordinati) sono chiamati a integrare la contribuzione dovuta a partire dal 2022. Il finanziamento avviene attraverso il versamento di un contributo, pari al 2%, calcolato sul compenso lordo giornaliero destinato alla gestione prestazione temporanee dell'Inps.

Nel messaggio, l'istituto puntualizza, tra l'altro, una specifica modalità di versamento della nuova contribuzione, con riguardo ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali. Di concerto con il ministero del Lavoro viene, infatti, deciso - che stante le peculiari modalità di svolgimento della prestazione – siano gli stessi soggetti a versare direttamente all'Inps quanto dovuto.

L'ente di previdenza ricorda che, con riferimento agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per effetto di alcuni tagli contributivi previsti da norme di alcune anni fa, finalizzati alla riduzione del costo del lavoro, l'aliquota del 2% si riduce all'1,06% mentre si ripristina la contribuzione piena per la malattia che dall' 1,28% passa al 2,22% (misura piena). Questa regola, tuttavia, non trova applicazione per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice statistico contributivo 7.07.11 e per i committenti facenti parte della pubblica amministrazione (codice 1.18.10) che sono chiamati a versare il contributo del 2% per intero.

Nel messaggio 2260/2022, l'Inps fa presente che i flussi uniemens sono stati modificati per accettare la nuova contribuzione già partire dal mese di maggio. In sostanza, a elaborazioni di maggio concluse, a solo un giorno dalla fine del mese, l'Inps ha comunicato che la contribuzione corrente deve essere adeguata, stabilendo che gli arretrati sono solo quelli che interessano i mesi da gennaio ad aprile. Questi ultimi potranno essere versati con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022 in scadenza, rispettivamente, a giugno, luglio e agosto 2022.

Considerando che la maggior parte delle procedure, per calcolare i contributi dovuti e far transitare gli autonomi nel flusso uniemens, richiede un'elaborazione fittizia di prospetti di paga, va da se che le imprese di software dovranno prevedere un'implementazione delle applicazioni per fare generare la voce utile all'adempimento. Non è escluso che venga richiesto alle aziende di ripetere l'elaborazione.

Da ultimo, ricordiamo che hanno titolo all'Alas i lavoratori autonomi dello spettacolo che:
- non hanno in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non siano beneficiari di reddito di cittadinanza;
- abbiano maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di Alas, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- siano titolari di un reddito relativo all'anno civile precedente, non superiore a 35.000 euro.

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