Previdenza

Enti sportivi, le istruzioni Inail per la proroga della sospensione di adempimenti e versamenti

di Antonio Carlo Scacco

Con la circolare Inail 23/2022 del 27 maggio sono state diffuse le istruzioni inerenti la proroga della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria disposta, da ultimo, con il decreto legge Energia (decreto legge 17/2022). Interessate sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio al 31 luglio del corrente anno.

La proroga introdotta dal decreto Energia "espande" l'arco temporale di sospensione al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio del corrente anno (analoga sospensione era stata introdotta dalla legge di Bilancio 2022 fino al 30 aprile). Sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Si noti che, sotto il profilo soggettivo, non si tratta di una sospensione generalizzata (paragonabile, ad esempio, a quella introdotta dal decreto legge Cura Italia, articolo 61, comma 5), essendo riservata non a tutti gli enti sportivi sopra elencati, ma solo a quelli che operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (si vedano in proposito i canoni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020).

Sotto il profilo assicurativo, gli adempimenti sospesi fino al 31 luglio attengono alla presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022 e alla presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2021.

Entrambi questi adempimenti potranno essere utilmente effettuati dal 20 luglio al 10 agosto prossimi. Quanto ai versamenti, rientrano nella sospensione tutti quelli con scadenza legale 1° gennaio - 31 luglio 2022, incluso il premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022. Sospese sono anche le prime due rate del versamento in caso di pagamento rateale ( la prima rata era in scadenza al 16 febbraio, la seconda al 16 maggio).

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 agosto 2022, anche mediante rateizzazione. La prima metà dell'importo dovuto potrà essere versata fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (la prima da effettuate entro il 31 agosto prossimo, le successive entro la fine del mese) mentre l'altra metà dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2022.

Per accedere al beneficio della sospensione è necessario presentare una apposita comunicazione tramite il servizio online “comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi” accessibile sul sito www.inail.it dal 1° giugno al 31 luglio. Coloro che si sono avvalsi delle precedenti sospensioni non devono fare nulla, perché la proroga è automatica. Nella comunicazione occorrerà dichiarare non solo di operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, ma altresì specificare qual è la competizione sportiva cui si partecipa e in che modo si intende procedere per il versamento degli importi sospesi.

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