Previdenza

Il doppio requisito fissato dall’Inps allontana gli edili dall’Ape sociale

di Antonello Orlando

Con la circolare 62/2022, Inps ha illustrato le novità in vigore da quest’anno per l’Ape sociale, ma le indicazioni fornite (si veda anche il Sole 24 Ore del 26 maggio) suscitano qualche perplessità.

In riferimento al requisito contributivo di 32 anni (anziché 36) a favore dei lavoratori addetti a mansioni gravose nel settore dell’edilizia e ceramica, a seguito delle difficoltà applicative che sembrano avere ritardato la pubblicazione della circolare, la soluzione mostrata al paragrafo 4 appare rendere più difficile l’accesso agli edili: la legge di Bilancio 2022 (la 234/2021), da un lato, ha variato la lista delle attività gravose, recependo nell’allegato 3 i lavori della Commissione dedicata (lista di professioni gravose con rispettivo codice Istat), dall’altro, per quanto riguarda gli operai edili non ha indicato codici Ateco, ma ritenuto requisito qualificante l’applicazione del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Inps, invece, combinando le due cose, concederà la riduzione contributiva agli operai edili che lavorano presso datori di lavoro che applicano sì il Ccnl per i dipendenti di imprese edili, ma solo nell’ambito dei codici Istat dell’allegato 3 della legge di Bilancio.

L’introduzione per via interpretativa di tale ulteriore requisito, non presente nella norma, sembra non mettere a fuoco la distanza fra gli ambiti di attività mappati dall’allegato (spesso lontani dall’edilizia), ma soprattutto non fare tesoro delle esperienze pregresse.

Per individuare i lavori gravosi, già la legge 205/2017 aveva eliminato il requisito formale della voce tariffaria Inail non inferiore a 17/1000, per ripiegare, con il decreto del ministero del Lavoro 5 febbraio 2018, su un elenco di codici Istat, spesso indicati erroneamente dal datore di lavoro in fase di assunzione del lavoratore, con la conseguente reiezione sistematica delle richieste di accesso ad Ape.

Prevedere ora un ulteriore elenco di codici Istat, peraltro spesso distante dal settore dell’edilizia, rischia di rendere inapplicabile il beneficio contributivo pensato per allargare la platea dei destinatari.

Quanto invece alla categoria dei disoccupati (articolo 1, comma 179, lettera A della legge 232/2016), se il venir meno del periodo di inoccupazione trimestrale amplia la platea dei beneficiari potenziali dell’Ape sociale, va specificato come il chiarimento fornito da Inps, che equipara il recesso avvenuto durante il periodo di prova al licenziamento che ammette all’Ape, non potrà risolvere tutte le criticità sperimentate dagli assicurati.

Per tali lavoratori resta la necessità di fruire, seppur per un minimo periodo, della Naspi, che potrebbe non essere accessibile a chi viene licenziato durante il periodo di prova, in quanto non matura il requisito di 13 settimane di contribuzione nell’ultimo quadriennio.

Infatti, restano confermate le Faq del 12 luglio 2017 (la numero 15 in particolare), secondo cui è necessario avere fruito materialmente e in modo integrale della Naspi, escludendo dall’Ape coloro che non ne hanno maturato i requisiti, in questo caso contributivi.

Infine , nella circolare 62/2022 è assente qualsiasi chiarimento relativo al ruolo della contribuzione accantonata negli Stati dell’Unione europea o comunque convenzionati con l’Italia: il messaggio 4170/2017 (modificando l’orientamento più restrittivo della circolare 100/2017) aveva recepito il parere del ministero del Lavoro che consentiva, solo nella seconda finestra di accesso e solo fino al novembre 2017, di utilizzare anche la contribuzione estera.

Sull’argomento si attende una conferma della sopravvivenza di tale orientamento, dato che numerosi sedi Inps, in assenza di istruzioni chiare, continuano a rigettare le istanze di coloro che riescono a perfezionare i requisiti contributivi in forza dei contributi esteri.

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