Previdenza

Assegno unico, per gli arretrati domande entro il 30 giugno

di Mauro Pizzin

Andranno presentate all’Inps entro il 30 giugno le domande per l’assegno unico universale recuperando gli arretrati dallo scorso marzo, mese in cui è diventato operativo il sostegno economico alle famiglie introdotto dal Dlgs 230/2021. Per le domande dal 1° luglio, infatti, l’assegno verrà riconosciuto dal mese dopo.

Si ricorda che l’assegno unico spetta per ogni figlio minorenne e maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni (in determinati casi) e senza limiti di età nel caso di figli disabili, nonché nel caso di una sola persona se titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente con età inferiore a 18 anni o, se maggiorenne, inabile al lavoro (cosiddetti nuclei orfanili, a cui viene equiparato il nucleo composto dal solo coniuge superstite minore di età o inabile).

Entro fine mese potrebbero emergere così nuclei familiari “ritardatari” che non ancora hanno chiesto il contributo, la cui erogazione – tranne che per i percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) – non avviene d’ufficio ma richiede, in presenza dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno indicati nell’articolo 3 del Dlgs 230/2022, una domanda presentabile direttamente sul sito Inps tramite il servizio «Assegno unico e universale per i figli a carico» con Spid almeno di livello 2, Cie o Cns. In alternativa, si può contattare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa), il numero 06 164.164 (da rete mobile e a pagamento) o affidarsi ai servizi telematici gratuiti dei patronati.

Lo scenario

I dati sui primi tre mesi di funzionamento del nuovo strumento, resi noti questa settimana dall’Inps (si veda il Sole 24 Ore del 1° giugno) confermano la bontà dei risultati già conseguiti: al 30 maggio oltre cinque milioni di domande presentate hanno coinvolto più di otto milioni di figli, a cui si stima possono essere aggiunti altri 500mila appartenenti a famiglie con reddito di cittadinanza.

È un biglietto da visita importante per una misura che intende essere universale e in quanto tale viene erogata avendo come unico parametro la condizione economica del nucleo familiare, interessando un perimetro più ampio di soggetti a prescindere dalla loro condizione lavorativa. Una misura che, partendo da questi presupposti e in un’ottica di semplificazione, ha assorbito il premio alla nascita o all’adozione, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili e l’assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Domande in assenza d’Isee

Il termine del 30 giugno sarà rilevante anche per chi abbia presentato domanda di assegno all’Inps in assenza di Isee valido e che per questo motivo ha ricevuto l’importo minimo previsto per tutti i nuclei richiedenti (50 euro per i figli minori e, in particolari casi, 25 euro per quelli maggiorenni a carico fino a 21 anni). L’assegno unico si caratterizza, infatti, per una quota modulata in modo progressivo che va da un massimo di 175 euro per figlio minore con Isee fino a 15mila euro a un minimo di 50 euro per figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro.

Le famiglie interessate potrebbero non essere poche: secondo i dati Inps relativi al trimestre marzo-maggio il 23% delle oltre 5 milioni di domande presentate è stato, infatti, inoltrato da soggetti senza Isee. Per ottenere i conguagli dei mesi precedenti, costoro dovranno predisporre una Dsu entro fine mese, magari con l’ausilio di un Caf, e modificare la richiesta precedentemente inviata: in caso di inoltro da luglio in poi l’eventuale maggiorazione decorrerà dal mese di presentazione.

Modello integrativo con Rdc

Affinché abbia efficacia retroattiva, entro il 30 giugno anche i nuclei percettori di reddito di cittadinanza con assegno unico potranno inoltrare il modello integrativo «Rdc-Com AU», in grado di maggiorare l’entità dello stesso grazie a informazioni non note all’Inps.

Si tratta di un adempimento importante, considerato che i dati sui percettori di reddito di cittadinanza in possesso dell’Istituto molte volte non sono in grado di fotografare l’esatta situazione del nucleo interessato e questo spiega probabilmente perché per il mese di marzo siano stati erogati gli assegni dall’Inps solo a circa 322mila nuclei in cui sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili e a quelli composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili nei limiti del 50% dell’importo spettante.

Servirà, invece, l’invio del modello integrativo con un figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni rispetto al quale sussistono i requisiti previsti dal Dlgs 230/2021 per il percepimento dell’assegno o, ancora, in presenza di nuclei complessi o per il riconoscimento della maggiorazione compensativa spettante per la presenza nel nucleo di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.

Anche in questo caso la mancata presentazione del modello entro il 30 giugno comporterà la sola perdita degli arretrati: il documento può essere infatti inviato da marzo di ogni anno e fino al 28 febbraio dell’anno successivo, ragion per cui da luglio la prima erogazione dell’integrazione avverrà il mese dopo rispetto a quello in cui il modello è stato presentato.

Il perimetro del beneficio

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