Previdenza

Aree di crisi, cassa in deroga con addizionale

di Ant.Ca. e G.Mac.

Con la circolare 69/22 di ieri, l’Inps fornisce precisazioni sul pagamento del contributo addizionale delle aziende che accedono all’ulteriore periodo di Cassa in deroga (Cigd) previsto per massimo 12 mesi dalla legge di bilancio 2021, per fronteggiare situazioni di crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni. L’Istituto ricorda che anche sui trattamenti in deroga è obbligatorio il versamento del contributo addizionale secondo le misure (9%-12%-15%) previste dall’articolo 5 del Dlgs 148/2015. Per le aziende tenuto al versamento delle quote di Tfr al Fondo di tesoreria, l’obbligo del versamento non viene meno durante il periodo di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale.

Con il messaggio 2423/22, l’Inps detta poi istruzioni in merito al particolare intervento di Cigs previsto dall’articolo 22-ter del Dlgs 148/2015 in favore delle imprese, con forza occupazionale superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente, le quali, all’esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale, debbano gestire lavoratori a rischio di esubero. L’ulteriore periodo di Cigs – che non può eccedere i 12 mesi, non prorogabili, può essere chiesto dalle aziende che abbiano sottoscritto accordi di transizione occupazionale. L’Inps precisa che il periodo di Cigs è concesso in deroga ai limiti di durata previsti dal Dlgs 148 e, quindi, lo stesso non va conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile dalle aziende nel quinquennio mobile. Sul trattamento va pagato il contributo addizionale.

Il documento contiene anche i codici di conguaglio che le aziende devono utilizzare nei flussi UniEmens per il recupero della prestazione.

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