Previdenza

Al via l’assistenza fiscale Inps 2022

di Pietro Gremigni

Anche per il 2022, l'Inps assicurerà, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'istituto previdenziale nel modello 730, provvedendo a effettuare nei tempi previsti le relative operazioni di conguaglio.
Ne dà notizia l'Inps col messaggio 2499/2022 del 21 giugno 2022, che esclude dall'assistenza fiscale i titolari di prestazioni esenti da imposte, come quelle assistenziali e le prestazioni cessate prima del 1° aprile 2022.

Alla ordinaria platea di contribuenti, dal 1° luglio 2022 si affiancano gli iscritti all'Inpgi 1, sia pensionati che beneficiari di prestazioni non pensionistiche.

Attraverso i servizi telematici e digitali dell'Inps (servizi web o App per dispositivi mobili) è possibile consultare i seguenti dati:
– avvenuta ricezione da parte dell'Inps delle risultanze contabili trasmesse dall'agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
– conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l'Inps sia il sostituto d'imposta del dichiarante;
– eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all'agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d'imposta;
– importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall'Inps.

Inoltre, dal 15 luglio, il servizio consentirà ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d'acconto Irpef o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2022.

Gli importi a debito della dichiarazione 730 potranno essere rateizzati con trattenuta sulla prestazione da liquidare fino al mese di novembre 2022. Nei casi in cui l'Inps, successivamente all'avvio dell'assistenza fiscale, si trovi nell'impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730, come per il caso di decesso del contribuente oppure per incapienza delle trattenute, invierà un'apposita comunicazione all'interessato o agli eredi dello stesso, con l'invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito, seguendo le modalità previste dall'agenzia delle Entrate a cui la comunicazione è contestualmente inoltrata.

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