Previdenza

Liquidazione automatica della pensione di reversibilità: terminata la fase sperimentale

di Pietro Gremigni

Nell'ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione del PNRR è stato incluso il progetto per la realizzazione della "Domanda di reversibilità precompilata e automatizzata" che l'Inps ha avviato in via sperimentale dal 4 maggio 2022.
L'Inps, con il nuovo messaggio 30 giugno 2022, n. 2621, a conclusione della fase sperimentale, comunica l'estensione della liquidazione automatica delle pensioni di reversibilità su tutte le Sedi del territorio nazionale.
Per la realizzazione di tali interventi è stato sottoscritto, in data 10 dicembre 2021, uno specifico accordo tra Inps e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della trasformazione digitale.
Ciò ha comportato un processo di semplificazione rendendo più semplice l'inoltro della domanda di reversibilità della pensione. Il modello di domanda è stato completamente reingegnerizzato al fine di incrementare l'usabilità e facilitare l'acquisizione automatica dei dati.
Di conseguenza a seguito della cessazione di una pensione per decesso, l'Inps proporrà la domanda precompilata sull'area MyINPS del coniuge avente causa e lo avvertirà con l'invio di un sms. Una specifica notifica nell'area riservata condurrà direttamente alla compilazione della domanda.
In definitiva il progetto permette di implementare la notifica e la generazione automatica in area MyINPS della domanda precompilata di reversibilità e di ratei maturati e non riscossi
Dopo il rilascio della nuova procedura l'automazione della liquidazione interesserà, in questa fase, tutte le pensioni che rispettino le seguenti condizioni indicate dall'ultimo messaggio:
1.che i codici fiscali di dante causa e beneficiario siano validati al fisco;
2.che la persona deceduta e il beneficiario siano residenti in Italia;
3.che la persona deceduta sia titolare di una pensione di una certa categoria, tra cui di pensione di vecchiaia, sia dipendenti che autonomi, di invalidità ordinaria e di inabilità;
4.che il beneficiario sia coniuge del deceduto e che non siano presenti ulteriori contitolari;
5.che il beneficiario non abbia un'altra pensione in godimento, ad eccezione di prestazioni di quali l'indennizzo commercianti, le prestazioni di invalidità civile oppure gli assegni straordinari erogati da alcuni Fondi di solidarietà.

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