Previdenza

Spettacolo, dovuti gli arretrati della contribuzione per malattia

di M.Pri.

I datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con persone tenute all'assicurazione al fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono tenuti a versare lo 0,94% riferito alla contribuzione di malattia per il periodo gennaio-aprile utilizzando le denunce di competenza luglio, agosto e settembre.

Con il messaggio 2694/2022 pubblicato ieri, Inps ha fornito istruzioni a integrazione di quanto comunicato con il messaggio 2260/2022 diffuso a seguito dell'inizio dell'operatività dell'indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (in sigla, Alas).

Tramite il messaggio 2260/2022 l'istituto di previdenza ha comunicato l'obbligo di versare il contributo di finanziamento dell'indennità di disoccupazione Alas, pari all'1,06% dell'imponibile contributivo, che è ridotto rispetto al 2% previsto come aliquota piena in base a quanto disposto dall'articolo 120 della legge 388/2000. Infatti con lo stesso messaggio Inps ha riepilogato le aliquote dovute dal 1° gennaio di quest'anno: Alas 1,06%; malattia 2,22%, maternità zero.

Contemporaneamente è stata disposta la contribuzione “piena” al 2,22% per la malattia a partire da maggio, in precedenza ridotta all'1,28 per cento. Il messaggio 2694/2022 l'istituto di previdenza dispone il versamento del differenziale di contribuzione per malattia relativo ai mesi gennaio-aprile. Si tratta dello 0,94% (2,22-1,28) dell'imponibile, che nel flusso uniemens deve essere individuato con il nuovo codice M220

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