Previdenza

Rivalutate le prestazioni Inail dal 1° luglio 2022

di Pietro Gremigni

La misura delle prestazioni economiche erogate dall'Inail dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 si incrementa dell'1,9% rispetto a quella dell'anno precedente.
Il ministero del lavoro ha approvato, come di consueto, le delibere dell'Inail del 10 maggio 2022 con due decreti, il 106 106 del 9 giugno e il 108 del 15 giugno, che hanno rideterminato i valori di riferimento aggiornando i precedenti in vigore dal 1° gennaio 2022.
Riepiloghiamo di seguito le misure in atto dal 1° luglio 2022 settore per settore.

Industria - La retribuzione media giornaliera, è stabilita in misura pari 84,67 euro.
Nel settore le rendite sono calcolate sulla retribuzione imponibile nel rispetto del minimale e del massimale annuo pari rispettivamente a 17.780,70 e 33.021,30 euro.

Agricoltura - La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e morte è fissata in:
– 26.837,14 euro per i lavoratori dipendenti a tempo determinato;
– 17.780,70 euro per gli agricoli autonomi.

Settore marittimo - Si applicano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera (84,67 euro) e della retribuzione annua minima (17.780,70 euro), la retribuzione annua massima è pari a:
– comandanti e capi macchinisti: 47.550,67 euro;
– primi ufficiali di coperta e di macchina: 40.285,99 euro;
– altri ufficiali: 36.653,64 euro.

Assegno per assistenza personale continuativa - L'importo è confermato nella misura di 585,51 euro mensili nei casi di invalidità permanente assoluta (articoli 76 e 218 del testo unico infortuni).
L'assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2022, è fissato in 10.742,76 euro.

Assegni continuativi - Per i titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50% sono stati rivalutati anche gli assegni mensili continuativi parametrati al valore dell'inabilità, con la consueta suddivisione tra settori industriali e agricoli:







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