Previdenza

Impatriati, il versamento parziale non è sanabile ma si può recuperare

di Michela Magnani

Con la risposta 383/2022 di ieri l'agenzia delle Entrate conferma che non può essere considerata valida l'opzione per l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime fiscale degli impatriati qualora il versamento previsto venga effettuato nei termini, ma per importo inferiore al dovuto. Inoltre, anche in questo caso, non è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997).

La fattispecie posta all'attenzione dell'Agenzia riguarda un contribuente rientrato in Italia nel 2016 che, avendone i presupposti, riteneva di avere adempiuto correttamente alla procedura contenuta nel provvedimento 60353/2021 per beneficiare per altri 5 anni dell'agevolazione. Infatti, aveva versato con il modello Elide in data 26 agosto 2021, il 10% dell'intero reddito percepito nel 2020 (ultimo anno del primo periodo di durata dell'agevolazione). In fase di riconoscimento dell'agevolazione il datore di lavoro si è però accorto che il versamento era inferiore al dovuto in quanto, per il calcolo del 10% per l'adesione al regime agevolato, era stato considerato il campo 4 relativo all'imponibile previdenziale riportato nella sezione “Dati previdenziali ed assistenziali” della Cu 2021 anziché la somma degli importi indicati al campo 1 della sezione dati fiscali e al campo 463 della sezione altri dati relativo ai redditi esenti da imposte.

Poiché il sostituto avrebbe adempiuto alla richiesta del dipendente riconoscendo l'agevolazione per altri 5 anni, solo dopo che quest'ultimo avesse regolarizzato la propria posizione, l'interpellante chiede di potere sanare l'errore versando la differenza in sede di ravvedimento operoso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, quale procedura avrebbe dovuto seguire per ottenere il rimborso di quanto erroneamente (e inutilmente) versato.

Nella sua risposta l'Agenzia conferma che l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale degli impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) è subordinata «all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti» entro i termini previsti e che l'importo omesso o carente viene considerato come un mancato adempimento «non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso».

In merito alla procedura da seguire per ottenere la restituzione da parte dell’amministrazione finanziaria di imposte, nel caso specifico, erroneamente versate l'Agenzia ricorda che, in mancanza di una disposizione specifica, la procedura da seguire è quella “di chiusura” regolamentata dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992 in base alla quale la domanda di restituzione non può essere presentata «dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

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