Previdenza

Ammortizzatori dei Fondi di solidarietà a copertura integrale

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con il messaggio 2936/22 l'Inps evidenzia il campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali caratterizzato da tutele ad ampio raggio. Nel documento viene riepilogato l'assetto normativo relativo alle tutele garantite dai fondi dopo le innovazioni recate dalla legge 234/2021.

Il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuato con la legge di Bilancio 2022 ha, infatti, assegnato ai fondi di solidarietà bilaterali un ruolo nevralgico, potendo gli stessi garantire alle aziende che vi aderiscono tutele sia per causali ordinarie (quali, a titolo di esempio, sospensioni temporanee dell'attività lavorativa), sia straordinarie (quali crisi aziendali profonde) e - aspetto non di poco conto - per le medesime durate dei trattamenti di integrazione salariale.

In pratica, i datori di lavoro che, operando in settori esclusi dalla cassa integrazione ordinaria (Cigo), rientrano nelle tutele dei fondi di solidarietà bilaterali previsti dagli articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015, escono dall'orbita degli ammortizzatori sociali di stampo classico disciplinati dal titolo I del medesimo Dlgs (per esempio cassa integrazione ordinaria/straordinaria) e non devono più assolvere alle relative contribuzioni.

Essi, di fatto, passano sotto l'egida dei fondi da cui ricevono una copertura integrale; dal canto loro, i fondi dovranno, entro il 31 dicembre 2022, adeguare i propri regolamenti al fine di recepire le novità (e non sono poche) introdotte dalla legge 234/2021. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario che, lo ricordiamo, anche dopo la riforma resta una condizione imprescindibile per la loro operatività, i fondi potranno valutare se apportare modifiche alla contribuzione di finanziamento.

Nel messaggio l'Inps ha, altresì, fornito importanti precisazioni in ordine alla durata delle prestazioni garantite dai fondi. In particolare è stato precisato che, ferma restando la durata minima dei trattamenti (13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente e 26 settimane quelli con dimensioni superiori a 5 e fino a 15), i fondi possono garantire, a seconda della causale invocata (ordinaria o straordinaria) e indipendentemente dal requisito dimensionale dei datori, prestazioni fino alle durate massime pari a quelle stabilite rispettivamente per la Cigo (52 settimane nel biennio mobile) e per la Cigs (24 mesi per riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione; 12 mesi per crisi aziendale e 36 mesi per contratto di solidarietà).Resta confermato, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall'articolo 4, primo comma, del Dlgs 148/2015 (in genere 24/36 mesi nel quinquennio mobile).

Inoltre l'Inps ricorda che, dal 1° gennaio 2022, le imprese artigiane dell'indotto escono dall'orbita Cigs e dall'obbligo di versamento del rispettivo contributo; in caso di sospensione dell'attività per causali straordinarie, le stesse saranno tutelate dal fondo bilaterale di settore (Fsba).

Dalla medesima data, inoltre, i fondi di solidarietà bilaterali sono tenuti a garantire, con oneri propri, l'assegno nucleo familiare che, dal 1° marzo 2022, segue le modifiche apportate alla relativa disciplina dal Dlgs 230/2021 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico. Conseguentemente, l'Anf continua a operare in tutti i casi in cui l'Auu non può essere corrisposto.

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