Previdenza

Ammortizzatori dei giornalisti con gestione divisa tra Inpgi e Inps

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Nel passaggio dell'Inpgi, gestione sostitutiva, all'Inps, per quanto riguarda la cassa integrazione la data spartiacque è il 30 giugno 2022. Co me spiegato nella circolare 87/2022 dell'Inps, tutto ciò che è avvenuto e che si colloca nella prima parte dell'anno in corso, resta di competenza dell'Inpgi, mentre quando i provvedimenti e la cassa riguardano i periodi decorrenti dal 1° luglio entra in gioco l'Inps. Ci sono anche situazioni che si pongono a cavaliere, per cui l'Inps fornisce regole particolari.

La legge 234/2021 ha disposto che, dal 1° luglio 2022, per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica non deve essere più l'Inpgi a gestire la posizione previdenziale ma deve pensarci l'Inps. Sul punto l'Inpgi, il 30 giugno ha diffuso un comunicato in cui afferma che da tale data le competenze si trasferiscono all'Inps che, dal canto suo, ha emanato la circolare 82/2022 in cui ha spiegato come deve avvenire il trasferimento della gestione. Ora l'ente di previdenza torna sull'argomento ma con specifico riferimento a Cig e fondo di garanzia del Tfr.

Quanto ai trattamenti Cigs, anche assistiti da pagamento diretto, l'Inps fa sapere che il Dasm sopravvive nei casi già autorizzati e riferiti periodi entro il 30 giugno e si deve continuare a inviarlo all'Inpgi. A tale proposito l’agenzia delle Entrate annuncia un’apposita convenzione sia con Inps che con Inpgi per la trasmissione dei file.

Per quanto riguarda, invece, i casi in cui la Cigs autorizzata abbia scadenza successiva al 30 giugno, i datori di lavoro per i periodi dal 1° luglio dovranno inoltrare una specifica domanda all'Inps. Qualora l'azienda abbia ottenuto più decreti di concessione della Cigs riferiti a testate giornalistiche diverse, deve inviare più domande e ciò vale anche se il decreto autorizza la cassa sia per i giornalisti che per i poligrafici.

Va da sé che, in presenza di un intervento della Cigs che si colloca oltre la data spartiacque, la gestione passa all'Inps a prescindere dal periodo cui la cassa si riferisce. Chi si trova in tale circostanza deve presentare istanza telematica tramite il portale. www.inps.it.

I dati riferiti al pagamenti diretto vanno comunicati tramite la procedura Unicig a pena di decadenza entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Nella circolare l'Inps specifica, tra l'altro, come devono essere indicati nel flusso uniemens il conguaglio delle prestazioni e il contributo addizionale. In particolare, con riferimento al recupero delle prestazioni anticipate, viene ricordato che si applica il termine decadenziale di 6 mesi (dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo). Su questo specifico punto, se il termine di decadenza, riferito ad anticipazioni erogate entro giugno, è successivo al 1° luglio, i datori di lavoro ne devono dare comunicazione (se non già fatto) sull'uniemens secondo le istruzioni dettate dall'Inps e rinvenibili nella circolare.

Infine, l'istituto ricorda che il suo subentro riguarda anche la gestione del fondo di garanzia del Tfr e quindi di essere destinatario delle relative istanze di intervento.

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