Previdenza

Contratto di espansione con esodo in una sola data

di Enzo De Fusco e Carmelo Fazio

Nel contratto di espansione può essere indicata una sola data di uscita dall’azienda per il piano di prepensionamento e, solo in casi eccezionali caratterizzati da platee particolarmente numerose, è possibile prevedere due piani di esodo. Lo chiarisce l’Inps nella circolare 88/2022 pubblicata ieri, anche se questo vincolo non è previsto dalla norma, con conseguenti complicazioni gestionali per le aziende.

Con riferimento ai lavoratori che decidono di uscire dall’azienda volontariamente, l’Inps spiega che l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’Inps, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023. Quindi, non è necessario avviare una procedura di mobilità non oppositiva, perché risulta possibile accedere allo strumento anche mediante la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Al contrario, non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali rientra la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante e la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80 per cento. Sono esclusi altresì i lavoratori che conseguono la pensione anticipata con opzione donna entro il 31 dicembre 2022.

Altro aspetto importante è il momento di uscita dall’azienda. Secondo l’Inps, al fine di effettuare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, nel contratto di espansione – per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 – è possibile indicare un solo piano di esodo annuale. Per ogni piano devono essere comunque indicati: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.

La circolare 88/2022 spiega che la data di risoluzione dei rapporti, in riferimento all’annualità 2022, non può essere successiva al 30 novembre di quest’anno, e in riferimento all’annualità 2023, non può essere successiva al 30 novembre dell’anno prossimo.

Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro presenta apposita domanda all’Inps, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. L’Inps si impegna a rilasciare una certificazione del diritto se il datore di lavoro presenta domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso alla prestazione di accompagnamento a pensione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo.

Tuttavia, e qui si registra una ulteriore restrizione da parte dell’Inps non prevista nella norma, la certificazione non può essere chiesta per un numero di persone superiore al 20% di quelle indicate nel contratto di espansione.

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