Previdenza

Doppia verifica per il massimale contributivo dei giornalisti

di Antonello Orlando

Da luglio 2022 il massimale contributivo pensionistico sarà applicato ai giornalisti con contratto di lavoro subordinato con una disciplina armonizzata rispetto a quella vigente in Inps.

I datori di lavoro, specie dopo la campagna di recupero avviata da Inps a fine 2020, hanno familiarità con il meccanismo del massimale contributivo vigente nelle gestioni dell'istituto nazionale di previdenza sociale, secondo cui la base imponibile dei contributi pensionistici (Ivs) è pari all'intera retribuzione del lavoratore se questi ha almeno un contributo in qualsiasi ordinamento anteriore al 1996.

Nel caso di Inpgi1, invece, la regolamentazione della Cassa per giornalisti con contratto subordinato prevedeva che il massimale avrebbe dovuto essere applicato (limitando la base imponibile a un valore massimo, nel 2022 pari a 105.014 euro) solo se l'anzianità contributiva, in qualsiasi gestione, avesse avuto inizio dopo il 2016. Rispetto a Inps, dunque, l'anno “spartiacque” non è il 1996, ma il 2017.

Il confluire di Inpgi1 in Inps ha comportato un’armonizzazione fra i due ordinamenti, garantita dall’articolo 1, comma 105, della legge 234/2021. I datori di lavoro, per tutti i giornalisti assunti con contratto di lavoro dipendente dal 1° luglio 2022, con retribuzioni superiori al massimale, dovranno dunque domandare la compilazione di una autodichiarazione (secondo le regole già chiarite dalla circolare Inps 177/1996) che rilevi più informazioni rispetto a quelle ordinariamente richieste ai lavoratori assunti dopo il 1995. In particolare, andrà richiesta l'ultima gestione di iscrizione al 30 giugno 2022.

Per tutti coloro che fossero stati iscritti alle gestioni Inps, diverse da Inpgi, si applicano le regole ordinarie, per cui il massimale sarà applicato solo in assenza di qualsiasi contributo, anche in un ordinamento estero convenzionato, prima del 1° gennaio 1996. Qualora, invece, al 30 giugno scorso l'ultima gestione di iscrizione risulti l'Inpgi, anche se contestualmente ad altra gestione pensionistica, dovrà essere verificata la presenza di contribuzione anteriore al 2017 e al 1996 secondo le direttive specificate dalla circolare Inps 82/2022.

In particolare, il massimale contributivo ai fini dell'assicurazione Ivs non si applicherà in presenza di contribuzione accreditata in ex Inpgi1 fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 o nel caso di contributi Inpgi1 post 2016, ma con contributi in altre gestioni fra 1996 e 2016 inclusi; per gli iscritti a Inpgi1 al 30 giugno 2022, il massimale sarà applicato, invece, nel caso in cui la contribuzione risulti versata in qualsiasi gestione solo dopo il 2016.

Le informazioni raccolte dal datore di lavoro andranno trasposte nel flusso uniemens dove, in particolare nella denuncia individuale nell'elemento <RegimePost95>, andrà indicato se il lavoratore appartiene o meno al regime contributivo puro, determinandone lo stato alla luce di quanto dichiarato dallo stesso. Potrà essere utile richiedere una verifica al dipendente giornalista assunto da luglio 2022, data la complessità delle informazioni da rilevare, sull'estratto conto integrato, che mostra tutte le gestioni e gli ordinamenti pensionistici, scaricabile dal portale web Inps.

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