Previdenza

Dal 13 agosto permessi della legge 104 condivisibili tra più aventi diritto

di Barbara Massara

I lavoratori che assistono familiari portatori di disabilità grave, a decorrere dal 13 agosto potranno presentare domanda all’Inps per fruire dei relativi permessi e congedi come modificati dal decreto legislativo “Equilibrio” 105/2022.

Lo precisa l’istituto di previdenza nel messaggio 3096/2022 con cui commenta le novità introdotte alla disciplina delle misure contenute nella legge 104/1992 e nel Dlgs 151/2001, rinviando a una successiva circolare per l’adozione delle istruzioni operative nonché degli aggiornamenti delle procedure e dei modelli.

Con riferimento ai permessi mensili previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, la principale novità commentata dall’Inps riguarda l’eliminazione del principio del referente unico, in precedenza ammesso solo per i genitori. Dal 13 agosto, più lavoratori aventi diritto potranno contemporaneamente presentare la domanda per assistere la stessa persona disabile, fermo restando l’utilizzo alternativo e comunque il limite massimo complessivo di tre giorni al mese.

L’istituto illustra inoltre le novità apportate alla disciplina del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001), tra le quali la regola secondo cui la convivenza con il familiare, requisito necessario per fruire della misura, può essere acquisita anche successivamente alla presentazione della domanda, purché, aggiunge l’Inps, sia garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo.

Inoltre, in ragione dell’introduzione tra i beneficiari, dei parenti o affini entro il terzo grado che possono esercitare il diritto solo qualora tutti gli altri familiari preventivamente elencati dal comma 5 risultino invalidi o mancanti, l’Inps ridefinisce l’ordine di priorità secondo il quale il congedo è fruibile dai diversi familiari del soggetto disabile.

Novità comune a entrambe le misure è l’inserimento, tra i lavoratori aventi diritto, del convivente di fatto individuato dall’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016.

Per tale ragione alle domande presentate utilizzando i vecchi moduli, nelle more dei prossimi aggiornamenti, dovrà essere allegata la dichiarazione sostituiva di certificazione secondo l’articolo 46 del Dpr 445/2000, dalla quale risulti la convivenza di fatto.

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