Previdenza

La Cigs senza formazione porta al taglio dell’assegno

di Gianni Bocchieri

Con le integrazioni al decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/2015), apportate dall'ultima legge di Bilancio, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie devono partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione. In questo modo, non sono più previste misure straordinarie di sostegno al reddito scollegate da politiche attive e da formazione e riqualificazione dei lavoratori, che tengano anche conto delle reali domande e richieste del mercato del lavoro per il loro reinserimento lavorativo.

In base al nuovo articolo 25-ter del Dlgs 148/2015, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, allo scopo di sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, le cui modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministero del Lavoro.

Secondo la norma, il trattamento di integrazione salariale sembra poter essere concesso se l'accordo sindacale prevede l'impegno del datore di lavoro di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego. Invece il decreto 142/2022, firmato il 2 agosto scorso dal ministro del lavoro ora in attesa di registrazione della Corte dei conti, definisce le modalità di attuazione, affermando preliminarmente che i lavoratori beneficiari di ammortizzatori straordinari partecipano a iniziative di formazione o riqualificazione «laddove previste dalla legge» o qualora pattuite con i sindacati in fase di richiesta degli ammortizzatori stessi.

Il Dm prevede che progetti i formativi o di riqualificazione professionale debbano individuare i fabbisogni dei lavoratori in integrazione salariale in base alla riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Gli stessi progetti devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento del dipendente nella stessa realtà aziendale, contemplando le esigenze formative che scaturiscono dal programma per la ripresa dell'attività lavorativa. In alternativa, essi devono essere finalizzati ad aumentare la sua occupabilità in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà.

Allo stesso tempo, i progetti formativi o di riqualificazione devono indicare le modalità di valorizzazione delle competenze già possedute, anche attraverso servizi di validazione. Sulla base delle valutazioni in ingresso, i percorsi devono essere personalizzati attraverso la progettazione per competenze ossia non per materie da studiare ma per cose da saper fare. Alla fine del percorso deve essere rilasciata un'attestazione di trasparenza, validazione e certificazione dei risultati di apprendimento anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello europeo EQF 3 o 4.

Le Regioni possono cofinanziare queste iniziative nell'ambito di politiche di formazione e di politiche attive del lavoro. Lo stesso possono fare i fondi paritetici interprofessionali, attraverso il conto individuale dell'impresa che ha avviato la procedura di integrazione salariale oppure tramite i conti di sistema a cui accedere con la pubblicazione di avvisi. Il finanziamento dei fondi interprofessionali sarà attinto dallo 0,30% della contribuzione obbligatoria dei lavoratori dipendenti per la formazione continua.

Oltre all'impegno del datore di lavoro di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, l'impianto delle integrazioni salariali si basa anche sull'obbligo del lavoratore beneficiario a partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione. Il decreto ministeriale 140/2022, anch'esso del 2 agosto, completa la condizionalità di accesso alle integrazioni salariali, disciplinandone il sistema sanzionatorio.

Nello specifico, vengono introdotte decurtazioni progressive all'aumentare della percentuale di assenza alle iniziative di formazione e riqualificazione. In particolare, la mancata partecipazione tra il 25% e il 50% delle ore complessive determina il taglio di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario (Cigs, Fis e prestazioni di altri fondi bilaterali). In ogni caso, resta ferma la sanzione minima che prevede la decurtazione di una mensilità del trattamento. Se la mancata partecipazione supera il 50% e arriva all'80%, la decurtazione sale fino alla metà delle mensilità, se si supera l'80% scatta la decadenza dall'integrazione salariale.

Queste sanzioni non si applicano se la mancata partecipazione è giustificabile con i motivi individuati dallo stesso Dm 140/2022: malattia o infortuni, svolgimento di servizio civile, gravidanza, gravi motivi familiari documentabili, casi di limitazioni legali della mobilità personale, ogni altro impedimento per cause di forza maggiore per fatti e circostanze che trascendono ogni valutazione soggettiva o discrezionale del lavoratore in integrazione salariale.

La verifica del concreto svolgimento della formazione secondo programma viene effettuata dal servizio ispettivo territorialmente competente, che provvede alle contestazioni di sanzioni sulla base delle ingiustificabili assenze, ricavabili dai registri tenuti dall'ente che eroga la formazione, comunicandole all'Inps per la conseguente decurtazione degli assegni di integrazione salariale. Nel caso di integrazioni salariali erogate da fondi di solidarietà, la comunicazione viene comunque fatta all'Inps, ma le modalità per procedere alla decurtazione verrà definita dagli organi di gestione degli stessi fondi di solidarietà.

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