Previdenza

Terminato il plafond, le aziende possono chiedere la cassa extra

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Maquillage per le causali di accesso ai trattamenti di cassa integrazione. Ne dà notizia l'Inps con la circolare 97/2022 diffusa ieri in cui l'istituto, tra l'altro, illustra i contenuti del decreto ministeriale 67/2022 che, integrando il precedente Dm 95442/2016, individua i criteri di esame per le domande di concessione delle integrazioni salariali ordinarie.

In base ai nuovi indirizzi contenuti nel decreto ministeriale, viene previsto che -limitatamente all'anno 2022 e in relazione alla crisi internazionale in atto in Ucraina - la causale crisi di mercato si concretizza anche quando la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivi dall'impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi Ucraina. L'Inps precisa che questo criterio è utile alla valutazione di domande sia di Cigo che di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis e dai fondi di solidarietà bilaterali per causali ordinarie.

La seconda importante innovazione - peraltro introdotta in modo strutturale e non transitorio - riguarda la possibilità, per le sole imprese energivore, di ricorrere alla Cigo per mancanza di materie prime o componenti anche quando tale situazione sia conseguente a difficoltà economiche, imprevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. Nel documento l'Inps fissa inoltre i parametri per valutare gli aumenti dei costi rilevanti ai fini dell'accesso alla cassa.

La circolare contiene anche le istruzioni per la gestione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Dl 21/2022.Ricordiamo che, per consentire alle aziende di superare situazioni di particolare difficoltà economica, il cosiddetto decreto Ucraina-bis ha introdotto, nel rispetto degli stanziamenti previsti, due trattamenti, differenti sia come tipologia, sia come durata ma con una fondamentale caratteristica comune; per poterli richiedere, le aziende devono aver esaurito il limite dei trattamenti concedibili.

Per i datori di lavoro destinatari della Cigo (in genere le imprese industriali) il Dl prevede la possibilità di ricorrere a ulteriori periodi di cassa (massimo 26 settimane) da collocare, anche in modo frazionato, nell'arco temporale ricompreso tra il 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del Dl 21/2022) e il 31 dicembre 2022.L'accesso a questa misura è, tuttavia, circoscritto alle sole aziende che hanno saturato (o che satureranno) i limiti massimi di durata della Cigo (52 settimane nel biennio mobile) ovvero il tetto complessivo dei trattamenti di cassa integrazione (Cigo-Cigs) pari, nella generalità dei casi, a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, tutelati dai fondi di solidarietà bilaterale e dal Fis, e operanti nei settori turismo, ristorazione e altre attività - come dettagliati nella circolare 97/2022 - viene, invece, prevista la possibilità di richiedere l'assegno di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili con le stesse modalità e nel medesimo periodo sopra indicato. Anche in questo caso, il ricorso al nuovo periodo di trattamenti è limitata alle sole aziende che hanno raggiungimento il limite massimo di durata complessiva dei trattamenti stabilito, per il Fis, dal Dlgs 148/2015 (13 settimane per i datori fino a 5 dipendenti; 26 settimane per datori di lavoro con dimensioni occupazionali più consistenti) ovvero dai decreti istitutivi dei singoli fondi di solidarietà bilaterali.

L'Inps sottolinea che i nuovi periodi rientrano nella disciplina ordinaria, con la sola deroga rappresentata dalla mancata incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti. Conseguentemente, operano tutte le regole di tipo strutturale previste dal Dlgs 148/2015, come il rispetto della tempistica per l'invio delle domande, l'anzianità minima (30 giorni) di effettivo lavoro, l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con i sindacati, l'obbligo della relazione tecnica e quello del pagamento del contributo addizionale secondo le misure previste dal Dlgs 148/2015.

Sempre il Dl 21/2022, prevede, altresì, per determinati datori di lavoro operanti nei settori della siderurgia, del legno, della ceramica, dell'automotive e dell'agroindustria la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per sospensioni di attività relative a periodi dal 22 marzo al 31 maggio 2022, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale, ma su tale facilitazione l'Inps si riserva di fornire ulteriori indicazioni.

Nella circolare sono riepilogate inoltre le disposizioni in materia di integrazione salariale contenute nel Dl 4/2022 e, in particolare, sulle innovazioni apportate dalla legge di conversione (25/2022) che, ricordiamo, riguardano periodi da 1° gennaio al 31 marzo 2022. Anche per tali trattamenti è previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale, per cui l’Unione europea si è già espressa favorevolmente.

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