Previdenza

Pensionati residenti all’estero, prova dell’esistenza in vita entro il 12 gennaio 2023

di Pietro Gremigni

Dal 14 settembre Citibank Na curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla banca entro il 12 gennaio 2023.

Lo comunica l'Inps con il messaggio 3286/2022, richiamando le precedenti istruzioni di avvio della campagna 2022-2023 per i residenti nelle aree geografiche americane, dell'Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'est Europa. Infatti i residenti in uno stato estero, titolari di una pensione erogata dall'Inps, devono attestare l'esistenza in vita sottoscrivendo l'apposito modulo loro inviato da Citybank facendolo avallare, in qualità di «testimone accettabile», da un rappresentante di un ufficio consolare o da pubblici funzionari legittimati a tale adempimento. La consegna di tale modulistica va effettuata a Citybank.

In caso di riscontro positivo, l'Inps procederà a liquidare regolarmente le rate spettanti della pensione. In caso contrario, il pagamento della pensione per coloro che sono residenti nelle aree indicate, sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.

Sono state individuate delle eccezioni che esonerano alcune categorie di pensionati dal produrre l'attestazione. Si tratta dei:
-pensionati iscritti alle istituzioni previdenziali tedesche e svizzere, nonché con la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) francese, dal momento che i dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con l'Inps;
-pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des pensions (Sfp);
-pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell'avvio del processo di verifica;
-pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne.

La prova dell'esistenza in vita potrà essere fornita a Citybank o con modalità cartacee oppure in via telematica tramite portale web predisposto dalla banca. Nel caso di sospensione del pagamento della pensione per mancata riconsegna dell'attestazione richiesta, l'eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione deve essere richiesta alla struttura territoriale Inps che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d'identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta effettuazione del pagamento.

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