Ammortizzatori

Cassa integrazione extra con criteri da chiarire

Le 26 settimane di cassa integrazione ordinaria e le 8 settimane di assegno di integrazione salariale fruibili entro il 31 dicembre prossimo in base al Dl 21/2022 per le aziende che hanno già superato i limiti “ordinari” del ricorso agli ammortizzatori si riferiscono a «situazioni di particolare difficoltà economica», non meglio definite

di Mauro Marrucci

In attesa che si definiscano i nuovi strumenti di sostegno alle imprese per far fronte alle difficoltà determinate dal caro-energia, nel cosiddetto decreto Aiuti ter, è sempre possibile accedere a tranches di cassa integrazione guadagni ordinaria e di assegno d’integrazione salariale, fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica.

Lo ha spiegato l’Inps con la circolare 97/2022 del 10 agosto scorso, che, tra l’altro, ha offerto alcune precisazioni sull’esonero dalla contribuzione addizionale per la fruizione degli ammortizzatori limitatamente ad alcuni settori e per determinati segmenti temporali, da gennaio a maggio 2022.

I nuovi periodi di sostegno

Gli ulteriori periodi di sostegno al reddito sono stati introdotti dall’articolo 11, comma 1, del Dl 21/2022, convertito dalla legge 51/2022, che ha integrato l’articolo 44 del Dlgs 148/2015, inserendovi i commi 11-quinquies e 11 sexies.

Per effetto dell’articolo 44, comma 11-quinquies, i datori di lavoro soggetti alla Cigo, che abbiano esaurito i limiti temporali di durata per la fruizione dell’ammortizzatore (articoli 4, 12 e 22, comma 5, del Dlgs 148/2015), possono accedere a ulteriori 26 settimane di cassa, fruibili anche in modo frazionato, nel periodo dal 22 marzo 2022 al 31 dicembre 2022.

Nello stesso arco temporale, per le disposizioni contenute nell’articolo 44, comma 11–sexies, del Dlgs 148/2015, anche i soggetti datoriali con forza occupazionale media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, e che rientrano nelle tutele del Fis (ex articolo 29 del Dlgs 148/2015), e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015, operanti nei settori dei codici Ateco 2007 individuati nell’allegato I del Dl 21/2022 (fra i quali diverse attività nell’ambito del turismo e della ristorazione), possono richiedere un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale per un massimo di otto settimane, a condizione che abbiano raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti previsti dall’articolo 29, comma 3-bis, dello stesso Dlgs 148/2015, e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali, non potendo altrimenti accedere a ulteriori periodi di assegno di integrazione salariale.

L’Istituto ha ricordato che in base all’articolo 19, comma 3, del Dl 18/2020, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti Cigo e di assegno ordinario (dal 1° gennaio 2022, assegno di integrazione salariale), i periodi autorizzati connessi alla normativa emergenziale pandemica da Covid-19 sono neutralizzati.

Con la circolare 97/2022, l’Inps osserva che le due provvidenze rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non di quella emergenziale e sono pertanto soggette a tutte le regole e procedure alle quali è condizionato l’accesso agli ammortizzatori sociali, con la sola esclusione dei limiti di durata soggettiva e complessiva (quindi su queste tranches di ammortizzatori le imprese saranno tenute a versare il contributo addizionale dovuto in caso di utilizzo).

La difficoltà economica

Le due disposizioni ammettono l’intervento della cassa integrazione ordinaria e dell’assegno di integrazione salariale per fare fronte a situazioni di «particolare difficoltà economica». In assenza di una precisazione normativa, l’Istituto non ha tuttavia offerto alcun chiarimento – da ritenere quanto mai opportuno - su questo status.

Del resto -la «particolare difficoltà economica» sembra assumere il carisma di condizione a carattere più strutturale che temporaneo, sfuggendo così ai requisiti della transitorietà e della temporaneità che caratterizzano gli interventi ordinari di sostegno al reddito.

La questione sembra complicarsi sotto il profilo interpretativo, perché il riferimento a tale peculiarità è usato dal legislatore anche nell’articolo 44, comma 11-ter, del Dlgs 148/2015, introdotto dalla legge di Bilancio per il 2022 che, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, riconosce ai datori di lavoro soggetti alla Cigs, che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari, un ulteriore periodo di intervento straordinario di 52 settimane fino al 31 dicembre 2023.

Gli esoneri dal contributo

Con la circolare 97/2022, l’Inps si è soffermata anche su altre tranches di ammortizzatori, agevolate con l’esonero dal versamento del contributo addizionale: si tratta degli ammortizzatori sociali previsti dall’articolo 7 del Dl 4/2022 (interventi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per le attività di cui ai codici Ateco 2007 elencate nell’allegato I del Dl) e dall’articolo 11, comma 2, del Dl 21/2022 (interventi per il periodo dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, per le attività di cui ai codici Ateco 2007 - allegato A del decreto, per cui si è in attesa di autorizzazione Ue).

LEGGI GLI AIUTI E LE CONDIZIONI

Ammortizzatori ordinari
Cassa integrazione guadagni ordinaria
(prevista dall’articolo 44, comma 11 quinquies del Dlgs 148/2015)
L’aiuto è per i datori di lavoro rientranti nell’ambito della Cigo, in base all’articolo 10 del Dlgs 148/2015.
Si tratta di 26 settimane di cassa integrazione da fruire anche in termini frazionati nel periodo che va dal 22 marzo al 31 dicembre 2022.
La condizione per accedere a queste settimane di cassa è che i datori di lavoro abbiano esaurito i limiti di durata dell’ammortizzatore previsti dagli articoli 4, 12 e 22 del Dlgs 148/2015 (i periodi autorizzati per la normativa emergenziale da Covid-19 sono neutralizzati).
La fruizione delle 26 settimane di cassa è soggetta a tutti i principi e a tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 148/2015 con la sola deroga ai limiti di durata. Lo scopo del sostegno è fronteggiare, nel 2022, situazioni di particolare difficoltà economica

Assegno d’integrazione salariale
(articolo 44, comma 11 sexies del Dlgs 148/2015)
L’aiuto è per i datori di lavoro con forza occupazionale media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, rientranti nelle tutele del Fis e dei Fondi di solidarietà bilaterali anche territoriali, operanti nei settori individuati dai codici Ateco 2007 di cui all'allegato I del Dl 21/2022.
Si tratta di 8 settimane di assegno da fruire anche in termini frazionati, nel periodo che va dal 22 marzo al 31 dicembre 2022.
Possono accedervi i datori di lavoro che hanno esaurito i limiti di durata previsti dall’articolo 29, comma 3-bis del Dlgs 148/2015 (i periodi autorizzati per la normativa emergenziale da Covid-19 sono neutralizzati).
La fruizione delle 8 settimane è soggetta a tutti i principi e agli obblighi previsti dal Dlgs 148/2015 con la sola deroga ai limiti di durata. Lo scopo è far fronte nel 2022 a situazioni di particolare difficoltà economica

Ammortizzatori esenti da contributo addizionale
Articolo 11, comma 2, Dl 21/2022
I datori di lavoro sono quelli che svolgono attività industriali di cui ai codici Ateco 2007 elencati nell’allegato A al decreto legge e hanno usato ammortizzatori dal 22 marzo al 31 maggio 2022.
Si attende l’autorizzazione Ue. L’esenzione dal contributo addizionale è l’ unico beneficio. Restano tutti i principi e gli obblighi di carattere generale previsti dal Dlgs 148/2015.

Articolo 7, comma 1, Dl 4/2022
I datori di lavoro sono quelli dediti alle attività di cui ai codici Ateco elencati nell’allegato I al Dl (turismo, ristorazione commercio), per periodi di intervento dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. L’autorizzazione Ue è stata rilasciata. L’unico beneficio previsto è l’esenzione dal versamento del contributo addizionale. Si applicano tutti gli altri obblighi previsti dal Dlgs 148/2015.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©