Previdenza

Nella relazione tecnica gli scambi in calo o la mancanza di energia

di Mauro Marrucci

Per far fronte alle conseguenze del conflitto in Ucraina, il decreto del ministero del Lavoro 67/2022 ha integrato il Dm 95442/2016, individuando ulteriori criteri per esaminare le domande di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Con la circolare 97/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito.

Nel dettaglio, l’articolo 1 del Dm 67/2022 ha introdotto, all’articolo 3 del Dm 95442/2016, il comma 3-bis, con cui, limitatamente all’anno 2022, in relazione alla crisi internazionale in atto, è stato previsto che la causale della «crisi di mercato» si manifesti anche ove la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alle vicende ucraine.

Fermo restando che la causale «crisi di mercato» è caratterizzata dalla mancanza di lavoro o di ordini dipendenti dall’andamento del mercato o del settore merceologico dell’azienda, secondo l’Istituto la valutazione deve essere operata analizzando il contesto economico produttivo con un’attenzione particolare alla congiuntura negativa che interessa l’ambito di riferimento.

Per questo motivo, la relazione tecnica prevista dall’articolo 2 del Dm 95442/2016 dovrà comprovare l’andamento involutivo degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, derivante dalla difficoltà o dall’impossibilità, imputabile sia direttamente che indirettamente ai fornitori, di definire accordi contrattuali o scambi commerciali per effetto della crisi in Ucraina.

La relazione tecnica potrà essere supportata anche da documenti istituzionali (quali atti parlamentari o governativi, documentazione proveniente dall’Istat o dalle Associazioni di categoria) utili alla valutazione delle ricadute sul mercato nazionale delle criticità collegate alla contingente situazione internazionale.

In via ulteriore, l’articolo 2 del Dm 67/2022 ha inserito, in termini strutturali, il comma 1-bis nell’articolo 5 del Dm 95442/2016, prevedendo che la causale «mancanza di materie prime o componenti» sia riconducibile anche a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

Secondo l’Inps, il ricorso a tale causale è da circoscrivere alle cosiddette aziende energivore, vale a dire alle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale, individuate dal Dm 21 dicembre 2017 del Mise e dal Dm 21 dicembre 2021 del Mite, e riconosciute annualmente in elenchi predisposti dalle autorità competenti.

Tali imprese dovranno dare conto della richiamata condizione nella relazione tecnica da allegare alla domanda d’intervento dell’ammortizzatore, unitamente a tutti gli elementi e alle informazioni concernenti le effettive criticità emerse nel reperimento delle fonti energetiche secondo quanto analiticamente richiesto dalla circolare 97/2022.

L’Istituto ha peraltro ricordato che le disposizioni del Dm 95442/2016 sono utili anche ai fini della valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis e dai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dagli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015 relativamente alle causali ordinarie.

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