Previdenza

Credito: assegno straordinario per sette anni anche nel 2022

di Gianfranco Nobis

L'Inps, con il messaggio 16 settembre 2022, n. 3401, recepisce dal punto di vista amministrativo le modifiche apportate all'articolo 12 del Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, a opera dell'articolo 3 del Decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale aveva esteso a sette anni, limitatamente per gli anni 2016 e 2017, il periodo di percezione massimo dell'assegno straordinario di sostengo al reddito previsto dal Fondo di solidarietà del credito.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, istitutivo del Regolamento del Fondo, il personale coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale (anche dirigente) può beneficiare della prestazione di assegno straordinario di sostegno al reddito per un periodo massimo (normalmente) di 60 mesi seguente la cessazione del rapporto al fine di raggiungere il primo requisito pensionistico utile tra vecchiaia o anticipata.
L'accesso alla prestazione è subordinato all'espletamento delle procedure di legge e contrattuali e richiede la sottoscrizione di un accordo collettivo, il quale ne definisca criteri e modalità di accesso. Durante il periodo di percezione dell'assegno straordinario l'azienda provvede a versare all'Inps la contribuzione correlata, determinata in base all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore e la provvista anticipata, indispensabile per l'erogazione della prestazione da parte dell'Istituto al soggetto beneficiario.
Come indicato dall'Inps attraverso il commentato messaggio, confermando l'aggiornamento del Regolamento istitutivo del Fondo, l'estensione del periodo di percezione dell'assegno fino a 84 mesi (7 anni) è ammessa per tutti i lavoratori cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e fino al 30 novembre 2022, per cui, l'ultima decorrenza ammessa è fino al 1° dicembre 2022.
L'istituto dà notizia del fatto che la procedura di liquidazione e ricostruzione degli assegni straordinari è stata aggiornata e pertanto è possibile inserire il caricamento delle domande dalla data di pubblicazione del messaggio.
In merito al trattamento fiscale dell'assegno straordinario si ricorda che con la Circolare dell'agenzie delle Entrate n.10/E del 5 agosto 2021, emanata in seguito a norma d'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 47-bis del Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, è stato disposto che le somme riconosciute a titolo di assegno straordinario non sono soggette al ricalcolo normalmente previsto per le somme assoggettate alla tassazione separata del Tfr a norma dell'articolo 19 del Tuir.
In assenza di ulteriori interventi normativi, per le decorrenze seguenti la data del 1° dicembre 2022 la durata massima dell'assegno tornerà a essere pari a 60 mesi.

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