Previdenza

Contributo aggiuntivo, le regole per i giornalisti dipendenti

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° luglio 2022, per effetto dell'ultima legge di bilancio, le funzioni garantite dalla gestione sostitutiva della assicurazione generale obbligatoria Inpgi nei confronti dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente sono state trasferite nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) dell'Inps. Si applicano pertanto a tali lavoratori le regole proprie di quest'ultima gestione, ivi incluse quelle che disciplinano il contributo aggiuntivo dell'1% sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, con alcune peculiarità illustrate nel messaggio Inps 19 settembre 2022, n. 3418.
Una prima importante differenza si segnala riguardo al tetto di retribuzione annua oltre il quale scatta la aliquota aggiuntiva dell'1 per cento. Per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, infatti, la fascia retributiva corrisponde al minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario, pari a euro 46.184 (importo inferiore a quello previsto per la generalità degli altri lavoratori dipendenti, per il 2022 pari a euro 48.279). Questa discrepanza determina alcune conseguenze operative che di seguito si riassumono, tenendo presente che il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% si effettua mese per mese (metodo della mensilizzazione), salvo conguaglio di fine anno o in sede di cessazione del rapporto.
Per i rapporti cessati in data antecedente al 1° luglio si applica il tetto Inpgi (pari a euro 46.184, ossia euro 3.849 mensili) con l'avvertenza che, ove i lavoratori cessati abbiano instaurato nuovi rapporti di lavoro dipendente nel corso del corrente anno (di tipo giornalistico o meno), si considera il diverso e più elevato tetto Inps ma soltanto per le retribuzioni relative a questi ultimi rapporti. Si faccia l'esempio di un lavoratore con rapporto di tipo giornalistico dal 1° gennaio al 31 marzo e retribuzione pari a euro 5mila mensili e un successivo rapporto subordinato non giornalistico con retribuzione pari a euro 5.500 mensili dal 1° aprile. Da gennaio a marzo si applica le regole di mensilizzazione ed il tetto mensile Inpgi (quindi l'1% su base mensile della retribuzione eccedente euro 3.849). Anche il relativo conguaglio si effettua con le regole Inpgi. Da aprile in poi sulle retribuzioni maturate si applica il tetto mensile Inps (euro 4.023) e il relativo conguaglio segue le ordinarie regole Fpld.
Per i rapporti di tipo giornalistico ancora in corso al 30 giugno o cessati dopo tale data vale invece il limite del tetto annuale applicabile alla generalità dei lavoratori dipendenti anche, si noti, per le retribuzioni maturate nel primo semestre del corrente anno. Tale regola si applica anche nel caso in cui lavoratore abbia instaurato altri rapporti di lavoro subordinato nel corso del 2022. Si faccia l'esempio di un giornalista dipendente che abbia cessato il rapporto lavorativo il 30 settembre e ne abbia iniziato un altro, non giornalistico, il 1° ottobre. In questo caso si applicherà il tetto Inpgi mensile fino al 30 giugno e il tetto mensile Inps dal 1° luglio in poi. Il conguaglio, però, dovrà essere fatto (sia per la prima parte del rapporto, sia per la seconda) sulla base del tetto annuale Inps.
La valorizzazione del contributo aggiuntivo nei flussi Uniemens segue le regole ordinarie, ossia si calcola ed espone separatamente dagli altri contributi, fatta eccezione per i rapporti terminati prima del 1° luglio, ai quali continuano ad applicarsi le istruzioni Inpgi.

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