Previdenza

Congedo di maternità flessibile senza invio del certificato all'Inps

di Matteo Prioschi

Per fruire del congedo di maternità in modalità flessibile, ossia un mese prima del parto e quattro dopo, oppure cinque mesi dopo (articoli 16, comma 1.1 e 20 del Dlgs 151/2001), non è più necessario inviare all'Inps la documentazione medica che attesta l'idoneità della lavoratrice a posticipare il periodo di assenza dal lavoro.
Con la circolare 106/2022, l'istituto di previdenza, alla luce del gran numero di contenziosi in materia, modifica le regole amministrative utilizzate finora. Nella circolare viene ricostruito il quadro normativo in base al quale, per fruire della flessibilità del congedo obbligatorio di maternità è necessario un certificato di un ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato, redatto secondo le indicazioni contenute nella circolare 43/2000 del ministero del Lavoro, e un certificato del medico competente dell'azienda, se questa è tenuta ad averlo.
Con il messaggio 13279/2007, l'istituto di previdenza ha precisato che, se tali certificati non sono stati redatti nel corso del settimo mese di gravidanza, non è possibile proseguire l'attività lavorativa nell'ottavo mese nei giorni successivi al rilascio delle attestazioni, la domanda di fruizione flessibile del congedo di maternità deve essere respinta integralmente e si deve applicare il congedo “ordinario” di 2+3 mesi.
La Corte di cassazione, con la sentenza 10180/2013, ha però deciso che, se i certificati vengono presentati oltre il settimo mese, nei giorni dell'ottavo non coperti dalla dichiarazione sanitaria il datore di lavoro deve pagare la retribuzione e l'Inps non deve erogare l'indennità di maternità. Se i certificati vengono nel frattempo acquisiti, Inps erogherà l'indennità fino al quarto mese post-parto. «Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell'ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità» ha affermato la Cassazione.
Tenuto conto che le norme non dispongono l'obbligo di presentazione della documentazione sanitaria all'Inps, e che si è creato un consistente contenzioso al riguardo, sia amministrativo che giurisprudenziale, l'istituto di previdenza ha deciso che non chiederà più i certificati medici, i quali andranno presentati solo ai datori di lavoro o ai committenti (nel caso di iscritte alla gestione separata). I cinque mesi di indennità di maternità saranno indennizzati comunque, ma nel rispetto delle altre verifiche che continueranno a essere svolte.
Anche in caso di richiesta di congedo tutto dopo il parto, se la lavoratrice cambia idea e comunica all'Inps (a partire dai due mesi prima del parto) di astenersi dal lavoro prima della nascita, l'indennizzo sarà comunque di cinque mesi (2+3), a differenza di quanto indicato nel paragrafo 1.8 della circolare 148/2019.
I datori di lavoro, dal canto loro, non dovranno più dichiarare all'Inps di non essere obbligati ad avere il medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro. I medici, invece, dovranno continuare a inviare i certificati all'istituto.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande già presentate e ancora in fase di istruttoria e, su richiesta delle interessate, a quelle già definite, se non prescritte. Inoltre decadranno i contenziosi in essere.

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