Previdenza

Professionisti, gestione Inps senza sanzioni ante 2011

di Fabio Venanzi

Per il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata Inps, da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali ma non iscritti alle rispettive Casse professionali, non sono dovute le sanzioni civili fino al 5 luglio 2011. Questa l’indicazione fornita dall’Inps nella circolare 107/2022, recependo il principio affermato dalla Corte costituzionale 104/2022.

Con la sentenza, la Corte ha ricordato che la gestione separata Inps, nata nel 1995 dalla riforma Dini, è una gestione previdenziale a carattere residuale ove sono iscritti coloro che svolgono attività libero professionale che non ricadono nel regime categoriale degli enti professionali tradizionali. Tuttavia, il rapporto tra le Casse e la gestione separata Inps non è alternativo ma complementare, al fine di garantire una copertura ai professionisti. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata discende dalla Carta costituzionale e risponde al principio di universalizzazione della copertura assicurativa, con una tutela previdenziale effettiva.

In questo modo la Consulta ha chiarito il quadro normativo, dopo che, con il Dl 98/2011 entrato in vigore il 6 luglio 2011, il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica in merito ai soggetti iscrivibili alla gestione separata Inps, stabilendo che si tratta esclusivamente dei «soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo» agli enti privatizzati.

Secondo l’Inps, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sorge nei confronti dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività per le quali non sia richiesta una iscrizione agli Albi, a chi – pur svolgendo attività iscrivibili agli Albi – non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo secondo l’ordinamento delle rispettive Casse, nonché ai soggetti che – pur svolgendo attività iscrivibili agli Albi – non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo in forza di eventuali scelte permesse dall’ordinamento delle rispettive Casse. Nel corso degli anni, per la verifica di tali posizioni l’Inps aveva creato l’operazione Poseidone, dando vita a un consistente contenzioso con i professionisti interessati dai provvedimenti emessi dall’istituto di previdenza.

Inps rileva, inoltre, che la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del Dl 98/2011 nella parte in cui non ha stabilito che siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione all’Inps per il periodo anteriore all’entrata in vigore dello stesso decreto legge. A fronte di ciò, e del fatto che prima del 2011 alcune sentenze di Cassazione hanno affermato il non obbligo di iscrizione alla gestione separata, nella circolare 107/2022 Inps stabilisce la non applicazione delle sanzioni per il periodo prima del 5 luglio 2011, senza necessità che gli interessati presentino una richiesta. Gli importi eventualmente già versati saranno rimborsati secondo modalità che verranno illustrate con un futuro messaggio.

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