Adempimenti

Artigiani e commercianti: avvisi bonari Inps per l’omesso versamento di agosto

di Pietro Gremigni

L'Inps, con messaggio 8 ottobre 2014, n. 7559, comunica l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza ad agosto 2014 relativa al pagamento dei contributi sul minimale per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.
L'Istituto precisa che gli avvisi sono rinvenibili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari.
Contestualmente è stata inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
Infine in caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso
di addebito con valore di titolo esecutivo.

Cassetto previdenziale - Il Cassetto previdenziale, accessibile dai titolari della posizione previdenziale e non dai collaboratori, offre la visione d'insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso alle informazioni contenute negli archivi dell'INPS. Attraverso il cassetto, i contribuenti hanno a disposizione la possibilità di verificare la propria posizione assicurativa e previdenziale, nonché di stampare i mod. F24 utili al versamento della contribuzione dovuta alla gestione di competenza.

Avviso bonario - L'Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, emana gli “avvisi bonari”, cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente.
Entro 30 giorni dalla notifica dell'Avviso di Pagamento, è possibile effettuare:
1) il pagamento dell'intero debito mediante modello F24;
2) la contestazione dell'avviso, qualora il contribuente ritenga che gli addebiti contenuti nell'avviso stesso siano totalmente o parzialmente infondati;
3) la richiesta di dilazione del pagamento.
In caso negativo l'Inps emetterà l'avviso di addebito con efficacia esecutiva, avviso che è soggetto alla possibilità di pagamento rateale dell'importo dovuto qualora ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

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