Adempimenti

Appalti, responsabilità solidale in archivio

di Giorgio Gavelli

L'abrogazione integrale della disciplina sulla responsabilità tributaria in caso di irregolarità nei versamenti riguardanti le prestazioni di appalto e subappalto, prevista dal decreto Semplificazioni (definitivamente approvato dal Governo ed in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), evita alle imprese una serie di adempimenti e accelera i pagamenti, anche se resta il problema delle violazioni già commesse.

L'articolo 28, comma 1, del Decreto semplificazioni, sopprime i commi da 28 a 28-ter dell'articolo 35 del Dl 223/2006, eliminando quindi dal sistema le conseguenze negative sul committente e sull'appaltatore nel caso in cui uno o più subappaltatori (ovvero l'appaltatore stesso) non abbiano versato regolarmente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione al contratto di appaltato/subappalto. Ricordiamo, infatti, che l'analogo obbligo per i versamenti Iva era stato abrogato dall'articolo 50 del Dl n. 69/2013, che ha chiuso la procedura sorta in seno alla Ue per la denunce di infrazione presentate da Confindustria e dell'Associazione Dottori Commercialisti. E che l'unico modo per evitare di essere chiamati in causa era costituito dall'ottenere, prima di versare il corrispettivo dovuto, la prova che la controparte e tutti gli altri “anelli” della catena avessero regolarmente adempiuto ai propri obblighi di versamento.

Se l'entrata in vigore del Decreto libererà i futuri versamenti dalla burocrazia introdotta da queste norme, occorre chiedersi se, ed eventualmente in quale misura, possano essere sanzionate violazioni commesse in questi mesi. Ipotizzando che in sede di verifica emerga che il committente o l'appaltatore hanno pagato le prestazioni senza premunirsi della prescritta documentazione ed il subappaltatore (ovvero l'appaltatore stesso) non ha versato i tributi dovuti, quali sono le conseguenze? E cosa accade ai provvedimenti sanzionatori eventualmente già in essere e non ancora definiti? Il problema, che riguarda le ritenute sino a quando sarà efficace il Decreto, ma anche l'Iva sino al 22 giugno 2013 (entrata in vigore del Dl n. 69/13), assume una diversa connotazione a seconda che la posizione interessata sia quella del committente o dell'appaltatore. Il primo, infatti, era destinatario di una sanzione pecuniaria (da 5.000 a 200.000 euro), per cui si applica il principio del favor rei (articolo 3, comma 2, Dlgs n. 472/1997), in base al quale «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile». Inoltre, «se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato». Il “colpo di spugna” è quindi completo e, come conferma la Cassazione (sentenze 1656/2013 e 17069/2009), può essere applicato anche dal giudice, d'ufficio, e in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che via sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo. Questo principio, secondo consolidata giurisprudenza, non si applica automaticamente alle sanzioni amministrative, ma è la stessa agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E/2013, a riconoscere la natura tributaria della sanzione, per cui l'applicabilità del favor rei non sembra poter generare dubbi.

Dubbi che, invece, suscita la posizione dell'appaltatore, il quale, nella vigenza della disciplina in via di abrogazione, veniva assoggettato non ad una sanzione ma alla responsabilità solidale per gli irregolari versamenti del subappaltatore “infedele”. Il favor rei, in linea di principio, non opera al di fuori dell'ambito sanzionatorio, ma la previsione legislativa della responsabilità solidale ha una evidente (e sostanziale) natura “punitiva”, quale penalizzazione che si è voluto attribuire all'appaltatore per la mancata verifica documentale anteriore al pagamento. L'applicabilità dell'articolo 3, comma 2, Dlgs n. 472/1997 al caso di specie, è quindi un tema che, a partire da eventuali contestazioni in corso e non ancora definite, Agenzia e Commissioni tributarie dovranno affrontare.

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