Adempimenti

Inps: riprendono i versamenti per i contributi sospesi regioni Emilia Romagna e Veneto

di Massimo Braghin

Con il messaggio n. 8632 del 10 novembre 2014, l'INPS comunica che, con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nella provincia di Modena, e con riferimento agli eventi atmosferici verificatisi invece nei giorni dal 30 gennaio 2014 al 18 febbraio 2014 nella regione Veneto, il periodo di sospensione per detti eventi, è terminato in data 31 ottobre 2014; ne deriva che riprendono con decorrenza novembre 2014, gli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il riferimento alle fonti principali in materia si sostanzia, innanzitutto, nel D.L. n. 4/2014, e nello specifico l'art. 3 comma 2 lettera a). In questo ambito, si è disposto di sospendere, con decorrenza 17 gennaio 2014, tutti i termini relativi agli adempimenti in capo ai datori di lavoro in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Successivamente, il provvedimento di conversione in Legge n. 50/2014 ha esteso la disposizione, dapprima adottata solo per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia Romagna, anche ai territori della Regione Veneto, per gli eventi verificatisi poche settimane dopo.
La disposizione ha ricompreso, altresì, il versamento dei premi INAIL. Ricordiamo, a tal proposito, la recente Nota INAIL, n. 7080 del 3 novembre 2014, con la quale l'istituto, per quanto gli compete, ha annunciato la medesima ripresa degli adempimenti, sottolineando che la prima scadenza utile è fissata al 17 novembre 2014.
Correlativamente, anche gli obblighi relativi ai versamenti contributivi di pertinenza dell'INPS riprendono a decorrere dal 17 novembre 2014. E' utile ricordare che le istruzioni operative in materia di sospensione degli adempimenti erano contenute nelle circolari n. 26 e n. 58/2014.
Inoltre, si riscontra che non sono state emanate disposizioni relative alla possibilità di procedere a recuperi rateali delle somme oggetto del provvedimento di sospensione.
Le aziende potranno comunque presentare istanza di rateazione dei contributi in fase amministrativa.
Il messaggio fornisce istruzioni specifiche per ogni categoria di datore di lavoro interessato, come segue:

-Aziende con dipendenti: pagamento con modello F24, codice contributo DSOS, codice rilevazione credito N963;
-Artigiani e commercianti: le rate sospese sono la IV°/2013, la I°/2014, il saldo della contribuzione eccedente il minimale 2013, il I° acconto della contribuzione eccedente il minimale 2014, la II°/2014;
-Liberi professionisti: versamento in un'unica soluzione del saldo 2013 e acconto 2014 entro il 17/11/2014, causale contributo POC;
-Committenti gestione separata: versamento in un'unica soluzione entro il 17/11/2014, causale contributo COC;
-Aziende agricole: pagamento con modello F24;
-Lavoratori agricoli autonomi: pagamento con modello F24;
-Datori di lavoro domestico: pagamento con MAV, ovvero circuito “Reti amiche”, ovvero sito www.inps.it, ovvero tramite Contact Center INPS;
-Fondo pensioni lavoratori spettacolo e sportivi: pagamento con modello F24, codice contributo SOLS ovvero SOSP.

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