Adempimenti

Negli appalti il committente diventa sostituto

di Paolo Pizzuti

Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali è intervenuto nuovamente sulla solidarietà nell'appalto, modificando l'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03 ed eliminando soprattutto la responsabilità solidale in ambito fiscale.

L'articolo 29 prevede attualmente un'obbligazione solidale tra il committente, l'appaltatore ed eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto con riferimento alla retribuzione, comprese le quote di Tfr, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Vengono escluse dalla responsabilità solidale le sanzioni civili, per le quali risponde solo il soggetto a cui viene addebitato l'inadempimento; è previsto, infine, il meccanismo del beneficium excussionis a favore del committente, che impone al creditore di aggredire in prima battuta il patrimonio del debitore principale.

La novità del decreto sulle semplificazioni fiscali comporta che se il committente esegue il pagamento in luogo dell'appaltatore o del subappaltatore risulta tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del Dpr 600/73 (così il nuovo articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03).

L'articolo 29 in esame prevede anche una clausola di esonero che consente ai soli contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, di derogare al regime della solidarietà negli appalti.

Si precisa che l'attuale ambito di operatività della responsabilità solidale “lavoristica” ha subìto una sostanziale modifica a seguito dell'intervento del Dl 76/13, con il quale:

a) è stato esteso il regime della solidarietà nell'appalto anche ai compensi e agli obblighi contributivi dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (in linea con la circolare 5/11 del Lavoro, ove si faceva già riferimento ai collaboratori a progetto ed agli associati in partecipazione);

b) si è stabilito che la solidarietà non si applica ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni;

c) è stata limitata l'efficacia della clausola di esonero prevista dai contratti collettivi nazionali ai soli trattamenti retributivi, con esclusione dei contributi previdenziali ed assicurativi (per i quali la solidarietà non può essere esclusa).

Per quanto concerne la responsabilità solidale in materia fiscale il nuovo decreto sulle semplificazioni ha abrogato, più nel dettaglio, i commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Dl 223/06.

Le norme in questione prevedevano che l'appaltatore, nei limiti del corrispettivo che spetta al subappaltatore, rispondesse in solido con quest'ultimo del versamento all'erario per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovute dal subappaltatore (in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto).
La responsabilità veniva meno solo previa acquisizione da parte dell'appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali effettuati dal subappaltatore. Anche il committente era coinvolto nella previsione normativa posto che, sempre prima di provvedere al pagamento del corrispettivo, doveva chiedere l'esibizione della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali eseguiti dall'intera filiera dell'appalto; in mancanza il committente, pur non diventando responsabile solidale, incorreva in una sanzione amministrativa che variava da 5mila a 200mila euro. Già in precedenza il legislatore (con l'articolo 50 del Dl 69/13) era intervenuto sull'articolo 35, comma 28, del Dl 223/06. eliminando la responsabilità solidale sul versamento dell'Iva.

In definitiva, il nuovo Dlgs sulle semplificazioni fiscali ha disposto il superamento della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per quanto concerne il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, ha cancellato la sanzione amministrativa prevista per i committenti e ha lasciato pressoché invariata la responsabilità solidale “lavoristica” di cui all'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03. limitandosi ad introdurre l'onere per il committente di assolvere agli obblighi del sostituto d'imposta.

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