Adempimenti

Omessa contribuzione, restano le sanzioni

di Paolo Pizzuti

Con la sentenza 254/14 deposita ieri, la Corte costituzionale in materia d'appalti chiarisce due questioni relative alle sanzioni civili in caso di omessa contribuzione: una concernente l'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03, che esclude la responsabilità solidale del committente per le sanzioni civili in caso di omesso versamento dei contributi (responsabilità che sino al 2012 sussisteva), l'altra relativa all'articolo 36 bis, comma 7, lettera a) del Dl 223/0, che prevedeva una sanzione civile (sempre connessa all'omesso versamento dei contributi) non inferiore a 3mila euro indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quest'ultima disposizione, peraltro, è stata modificata dalla legge 183/10, che ha rimodulato la misura delle sanzioni civili eliminando il tetto dei 3mila euro e prevedendo unicamente l'applicazione del criterio stabilito dall'articolo 116 della legge 388/00 – che articola le sanzioni civili a seconda della durata della prestazione di lavoro – con un aumento del 50 per cento.

Per il Tribunale di Bologna, che ha sollevato le questioni, le due norme sarebbero in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione: la prima perché il regime della responsabilità solidale del committente resterebbe soggetto a due diverse discipline a seconda della data dell'inadempimento dell'appaltatore; la seconda per violazione del principio di ragionevolezza in quanto non collega l'entità della sanzione alla durata delle violazione.

La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03, muovendo dal presupposto che un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza poiché – sostiene la Corte – il «fluire del tempo» può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.

Ha invece ritenuto fondata la seconda questione di legittimità costituzionale, considerando irragionevole la previsione di una soglia sanzionatoria minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, da cui dipende l'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno.

La decisione in esame, pertanto, non modifica la disciplina della solidarietà dell'appalto, mentre incide sulla determinazione delle sanzioni civili per omesso versamento dei contributi nel periodo dall'entrata in vigore del Dl 223/06 fino all'ingresso della legge 183/10, eliminando la soglia sanzionatoria minima ed allineandosi così alla legge 183/10.

La sentenza della Corte Ue C-416/13

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