Adempimenti

Durc in edilizia: nuova proroga per la congruità dei cantieri

di Luca Vichi

Nuova proroga per la verifica di congruità dei cantieri edili ai fini del rilascio del DURC. È quanto prevede la Delibera n. 2/2014 del Comitato della Bilateralità, in considerazione della mancata emanazione del decreto attuativo finalizzato all'attuazione del nuovo sistema di rilascio del certificato di regolarità contributiva.

Congruità e nuova decorrenza
Ai sensi di quanto previsto dall'accordo del 25 luglio 2012, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le Casse edili sono tenute a segnalare alle imprese il raggiungimento o meno della congruità della manodopera sul valore dell'opera. A decorrere dal 1° ottobre 2013 tale congruità sarebbe dovuta essere requisito imprescindibile per il rilascio del DURC. Dopo una prima proroga al 1° ottobre 2014 (si veda l'accordo del 25 luglio 2013), la delibera in commento fa slittare tale termine al 180° giorno successivo alla pubblicazione dell'emanando decreto ministeriale in materia di DURC.
Si ricorda come la congruità interessi a regime:

- i lavori pubblici (l'attestazione deve essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale);

- i lavori privati con entità complessiva dell'opera pari o superiore a euro 100.000,00 (limite modificato con l'accordo del 25 luglio 2012) (l'attestazione deve essere effettuata al completamento dell'opera).


Il decreto attuativo
Il decreto ministeriale di cui si attende l'emanazione, e che dovrà dare indicazioni operative in merito ai requisiti di regolarità, ai contenuti ed alle modalità di verifica, ma anche alle ipotesi di esclusione, è quello previsto dall'articolo 4 del DL n. 34/2014 (“Jobs Act”), convertito nella Legge n. 78/2014.
Secondo quanto previsto dalla norma citata, il decreto attuativo dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

- la verifica della regolarità riguarderà i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica verrà effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprenderà anche le posizioni di eventuali collaboratori coordinati e continuativi presenti nell'impresa;

- la richiesta avverrà tramite un'unica interrogazione che coinvolgerà direttamente gli archivi INPS, INAIL e Casse edili; la ricerca sarà guidata essenzialmente dal codice fiscale del soggetto da verificare, quale elemento univoco riconosciuto da tutti e tre gli Enti coinvolti nel processo;

- qualora il datore di lavoro goda di benefici normativi e contributivi, verranno individuate le tipologie di eventuali pregresse irregolarità, da considerare ostative alla regolarità.

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