Adempimenti

Il Durc vittima della disattenzione

di Luigi Caiazza


Le procedure nei lavori edili privati anziché semplificarsi, si complicano ancora di più. Il passo indietro nella semplificazione è stato determinato dal silenzio del legislatore, il quale ha forse ignorato che dal 1° gennaio scorso è scaduta la disposizione di legge che aveva elevato l'originario periodo di validità del Durc da 90 a 120 giorni.

La norma, introdotta, dall'articolo 31, commi 5 e 8-sexies, del decreto legge 69/2013 era a carattere temporaneo e aveva rideterminato il periodo di validità del Durc, così come elevato per gli appalti pubblici, anche a quelli privati. Era stato inutilmente auspicato da tutti gli interessati che un ulteriore termine venisse fissato dal “Milleproroghe”.

Ora succede invece che i nuovi Durc, quelli rilasciati dal 1° gennaio scorso e quelli che saranno rilasciati in avvenire, salvo immediato intervento del legislatore disattento, avranno durata di 90 giorni, per esempio in occasione della richiesta da parte del committente privato del permesso di costruire o della dichiarazione di inizio attività.

È auspicabile che una precisazione da parte del ministero competente almeno chiarisca che i Durc rilasciati entro il 31 dicembre 2014, con validità di 120 giorni dalla data della loro emissione, conservino tutta la loro efficacia fino alla naturale originaria scadenza di 120 giorni.

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