Adempimenti

Ricorsi amministrativi a rischio rigetto

di Luigi Caiazza

Sono a rischio respingimento i ricorsi amministrativi diretti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. La novità decorre da oggi e dipende dalla mancata costituzione dei comitati a seguito delle disposizioni che riguardano la nuova organizzazione del ministero del Lavoro a livello centrale e a livello periferico in attuazione del Dpcm del 14 febbraio 2014 numero 121 e del successivo decreto del ministro del lavoro del 4 gennaio scorso.
Quale primo atto operativo lo stesso ministero ha emanato la lettera circolare protocollo numero 1106 del 21 gennaio scorso riguardante i ricorsi amministrativi diretti alle direzioni interregionali del lavoro (Dil) e al comitato interregionale per i rapporti di lavoro incardinato presso ciascuna Dil, previsti rispettivamente dagli articoli 16 e 17 del Dlgs 124/2004.
Si tratta dei ricorsi amministrativi per impugnazione di ordinanze ingiunzioni e la sospensione dell'attività lavorativa che seguono la sorte del nuovo organo monocratico della Dil. Sono invece devolute all'organo collegiale del comitato quelle riguardanti le diffide accertative per crediti patrimoniali, i verbali unici e ordinanze ingiunzioni in materia di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro, i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, i provvedimenti di diniego dell'Inps in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 183/2010. Da oggi dunque il ricorso va indirizzato all'Ufficio/Area Legale della Dil, cui spetta il potere decisionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato.
A differenza della precedente procedura, il ricorso deve essere presentato per il tramite dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, il quale lo trasmetterà unitamente alla relativa documentazione, sia alla Dil competente per la decisione sia alla direzione territoriale del Lavoro (Dtl) alla quale viene ora demandata l'istruttoria. Successivamente la pratica, così come istruita, dovrà pervenire alla Dil, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per l'adozione della decisione finale (60 ovvero 90 giorni dalla presentazione del ricorso) per la discussione e la decisione, a seconda dell'atto, monocratica o collegiale.
Ovviamente la trattazione dei ricorsi relativi agli atti (ordinanze ingiunzioni, sospensione dell'attività imprenditoriale) provenienti dalle Dtl, site nelle quattro regioni sedi delle nuove Dil, sarà istruita e gestita direttamente dalle Dil interessate.
Le diposizioni troveranno applicazione anche nei casi di impugnazione dei verbali di accertamento dei funzionari degli enti previdenziali, i quali pertanto dovranno rapportarsi con i competenti uffici delle Dil nonché con gli uffici legali delle corrispondenti Dtl. In via transitoria, i ricorsi che non siano stati ancora decisi alla data di ieri, dovranno essere trasmessi dalle ex direzioni regionali del Lavoro (Drl) alle rispettive Dil, informando contestualmente l'ufficio di provenienza dell'atto impugnato e il ricorrente.
Poiché la nota ministeriale fa riserva circa la costituzione dei comitati che richiedono la rappresentanza degli Istituti, nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, non è escluso come anticipato, che potrebbero decorrere nel frattempo i 90 giorni per la decisione che, in caso di silenzio, sono soggette al principio del silenzio-rigetto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©