Adempimenti

Emergenza Lampedusa, così la ripresa dei versamenti

di Michele Regina

Con il messaggio 746 del 2015 l'Inps fornisce istruzioni in merito alla proroga al 31 dicembre 2014 degli adempimenti previdenziali ed assicurativi , nonché sulla ripresa dei relativi versamenti per chi opera nell'Isola di Lampedusa.
Infatti il Dl 92/2014 ( cosiddetto Milleproroghe ) all'articolo 10, comma 8, ha disposto la proroga della sospensione degli adempimenti previdenziali ed assistenziali , nonché assicurativi Inail, per coloro che operano sull'isola di Lampedusa fino al 31 dicembre 2014.
La sospensione opera senza soluzione di continuità dal 27 giugno 2011 fino alla data del 31 dicembre 2014.
Con la circolare 98/2011 dell'Inps sono state illustrate le modalità di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi. I messaggi successivi n. 14045 del 3 agosto 2012, n. 3549 del 28 febbraio 2013 e n. 2072 del 4 febbraio 2014 hanno diramato le proroghe della sospensione con le informazioni per gli addetti ai fini della ripresa del versamento della contribuzione sospesa.
Pertanto, in relazione al messaggio 2072/2014 circa la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e con riferimento alle disposizioni di cui al comma 613 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'Istituto informa e precisa che i contributi oggetto della sospensione in oggetto andranno versati entro la prima scadenza utile successiva alla pubblicazione del presente messaggio, maggiorati degli interessi al tasso legale computati dalla data di ripristino dell'obbligazione contributiva fino alla data di effettivo versamento.
Precisa altresì la nota di prassi che – in considerazione del fatto che la proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 è stata disposta dal Dl 92/2014 con efficacia retroattiva – in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto non saranno dovute le somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
In luogo del versamento in un'unica soluzione è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali dell'Istituto , ma con aggravio degli interessi di dilazione nel piano di ammortamento e nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Ai datori di lavoro, ovvero ai committenti o associanti in partecipazione , tenuti al versamento anche delle ritenute a carico di dipendenti o collaboratori o associati non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore qualora presentino istanza di dilazione.
Per tali casi, anche decorsa la prima scadenza utile prevista per il versamento alle singole gestioni sugli importi non versati, trova applicazione il regime sanzionatorio di cui alla citata legge.
Per le modalità operative e contabili di recupero dei contributi sospesi, l'Istituto rinvia alle disposizioni indicate con messaggio 3549/2013.
Nel messaggio in commento l'Inps comunica le istruzioni operative con riferimento alle diverse gestioni:
- Aziende con dipendenti
Per le aziende con il flusso Uniemens la prima scadenza utile per il versamento dell'ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015.
Il pagamento va fatto con F24 da compilare con le modalità esposte nel Messaggio di che trattasi
- Artigiani e commercianti
L'Istituto indica i periodi oggetti di proroga per cui andranno effettuati i versamenti che vanno dalla IV rata 2013 al II acconto dovuto l’1 dicembre 2014 .
La prima scadenza utile per il versamento dell'ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015.
- Liberi professionisti e aziende committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/1995
Per professionisti e committenti sono indicati i periodi di sospensione e le date di ripresa versamenti, che risultano diversificate.
Per il pagamento dei contributi sospesi la prima scadenza utile per i professionisti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata è il 16 giugno 2015; per i committenti la prima scadenza utile è il 16 febbraio 2015.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16/06/2015
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione da 27 giugno 2011 a novembre 2014, in unica soluzione entro il 16/02/2015.
- Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per le aziende assuntrici di manodopera la sospensione del versamento dei contributi opera dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2014; pertanto è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2014.
In tal caso la presentazione dei Dmag relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre 2014 rimane sospesa. I Dmag presentati a partire da gennaio 2015 (denuncia Dmag IV trimestre 2014), relativi ai citati periodi, non conterranno l'aggravio di sanzioni.
- Lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per i lavoratore autonomi e per i concedenti a piccola colonia e a compartecipazione familiare sono sospesi i pagamenti a partire dalla prima rata del 2011 sino a quelli relativi alla terza rata del 2014
Pertanto, al momento della ripresa riscossione, i pagamenti relativi alle suddette rate non conterranno l'aggravio di sanzioni

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