Adempimenti

La nuova «Cu» fa spazio a bonus Irpef e familiari

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Conto alla rovescia per la nuova certificazione unica 2015. Entro il 2 marzo (il 28 febbraio è sabato) il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare il modello secondo le istruzioni fornite dalle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio (protocollo n. 2015/4790) e consegnarlo in duplice copia al contribuente. Dopodiché, entro il 9 marzo (anche il 7 cade di sabato), i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le stesse certificazioni alle Entrate in via telematica.

Attenzione, però: l’Agenzia ha chiarito giovedì scorso con un comunicato che non sarà sanzionato l’invio tardivo delle Cu «contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730». Le stesse Entrate fanno l’esempio dei redditi di lavoro autonomo non occasionale, mentre per quelli occasionali - dichiarabili con il 730 - la Cu va inviata entro il 9 marzo. La stessa scadenza vale per le certificazioni dei dipendenti che pure non riceveranno la precompilata, ad esempio perché nel 2014 si sono fatti bastare il Cud o sono stati assunti la prima volta .

Le Entrate hanno inoltre chiarito che solo per quest’anno si potrà fare a meno di inviare le Cu contenenti solo redditi esenti.

Detto ciò, una volta individuati i casi in cui l’invio va effettuato, è opportuno prepararsi mettendo a fuoco le novità della Cu 2015 e gli elementi che, pur presenti nel vecchio «Cud», ora vanno inseriti in modo diverso. Tenendo conto dell’ulteriore chiarimento in base al quale si potrà anche scegliere di non compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail.

Ma andiamo con ordine. Con la nuova certificazione il datore di lavoro deve innanzitutto attestare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (agli articoli 49 e 50 del Tuir), corrisposti nel 2014 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva; le relative ritenute di acconto operate; le detrazioni effettuate.

La Cu deve essere anche utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi e dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps, comprese le gestioni dipendenti pubblici (ex Inpdap).

Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nel 2014, prima dell’approvazione della Cu 2015, deve consegnare un nuovo modello comprensivo dei dati già certificati, sempre entro fine febbraio.

Nella Cu trovano spazio anche alcune informazioni prima indicate nel modello 770.In particolare, è stata inserita una sezione ad hoc - come quella del 770 appunto - per indicare i dati relativi al coniuge e ai familiari a carico, che precedentemente erano inserite fra le annotazioni in calce al Cud.

Anche i dati assicurativi Inail finiscono nella Cu. La sezione - la cui compilazione è ora facoltativa - riguarda tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria: oltre all’indicazione del numero di posizione assicurativa territoriale e del periodo di inclusione del soggetto assicurato nella Pat, c’è anche un punto relativo alla qualifica, che si compila solo nell’ipotesi in cui il lavoratore appartenga a una delle «ulteriori categorie» della tabella riportata nelle istruzioni, usando i codici indicati (ad esempio, tirocinanti, collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane, e così via).

Un’altra novità è l’indicazione, al punto 2 della Cu, del codice 1 se il contratto è a tempo indeterminato o del codice 2 se è a tempo determinato: questa casella va compilata anche in caso di erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio o di prestazioni pensionistiche complementari (Dlgs 124/1993). Devono essere indicate, per il rapporto di lavoro, anche la data di inizio e quella di cessazione, rispettivamente nei punti 8 e 9.

Per quanto riguarda il «bonus Irpef» (gli “80 euro” del Dl 66/2014), che debutta in questa certificazione, nella sezione «Detrazioni e crediti» sono state inserite le caselle riferite a «Credito bonus Irpef»: il sostituto d’imposta deve compilarle non solo nel caso in cui abbia erogato il bonus, ma anche se ha riconosciuto il credito senza erogarlo al dipendente. Inoltre, le istruzioni precisano che, nell’ipotesi di precedenti rapporti di lavoro, per la compilazione di questa sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Cu deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche a loro relative.

Infine, sono stati ampliati anche i punti che contengono le informazioni dei crediti per imposte pagate all’estero, attribuiti dal datore di lavoro al dipendente in sede di conguaglio: il sostituto d’imposta ha la possibilità di riconoscere direttamente nella busta paga del sostituito, che abbia prodotto all’estero reddito di lavoro dipendente (tassato sia in Italia che nel Paese di assegnazione), il credito per i tributi versati in via definitiva in quest’ultimo Stato.

Vedi il grafico: Come prepararsi all'invio

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