Adempimenti

Il “nuovo” visto di conformità: la semplificazione costringe all’evoluzione delle polizze

di Matteo Ferraris

Uno degli aspetti meno noti all'opinione pubblica prodotta dal provvedimento sulle semplificazioni fiscali (Dlgs n. 175/2014) interessa il cosiddetto “visto di conformità”. Si tratta di una condizione necessitata dalla sperimentazione in materia di dichiarazione dei redditi precompilata derivante dalla riforma dell'assistenza fiscale. La nuova circolare n. 7/E/2015 fornisce, ora, i chiarimenti in merito alle modifiche contenute nel suddetto decreto semplificazioni con particolare riferimento:
- alle sanzioni, previste in capo agli intermediari;
- alle modalità di esecuzione dei controlli;
- al riepilogo degli adempimenti preventivi in tema di visto di conformità già commentati con le circolari n. 31 e 32/E/2014.
Il passaggio di maggior pregio per gli intermediari è quello recato al paragrafo 5, che evidenzia le responsabilità per l'apposizione del visto sul modello di conformità.
Il decreto semplificazioni ritocca, infatti, le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria nel caso di rilascio del visto da parte degli intermediari. Per Caf e professionisti ciò comporta un incremento di costi in quanto la norma impone l'innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale. La circolare chiarisce a tal proposito che la polizza connessa al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di assistenza fiscale deve essere tale da garantire gli eventuali danni patiti da
- contribuente,
- Stato o
- altro ente impositore (nella circolare questa specifica previsione è formulata tra parentesi e limitatamente al 730).
La polizza non deve prevedere franchigie o scoperti e deve garantire il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Conseguenza di tale ultimo aspetto è la necessità di trasmettere alla Direzione regionale, attraverso la pec, la copia della polizza rinnovata ovvero la quietanza di pagamento.
La norma impone, poi, l'estensione della garanzia in caso di “visto infedele” su un modello 730: in tale caso gli intermediari sono chiamati al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente con il 36-ter. La circolare impone, dunque, l'adeguamento della polizza al rischio specifico relativo al “visto infedele” manlevando, in via esplicita, da tale adempimento i soggetti che non intendono apporre il visto.


Come cambiano i controlli
La circolare, al paragrafo 4, chiarisce i controlli obbligatori in caso di rilascio del visto di conformità in relazione a una dichiarazione 730.
E' facile immaginare che, da quest'anno, vi sarà una ancor più scrupolosa applicazione delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, posto che in caso di errori ciò comporterebbe l'incremento del premio di polizza.
Il rilascio del visto per le dichiarazioni 730 implica la verifica della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute con quello delle certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.); degli acconti; del rispetto dei limiti delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle deduzioni dal reddito e della corrispondenza alla documentazione esibita; dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza a credito d'imposta riportata nella successiva dichiarazione dei redditi. In caso di detrazioni la verifica sarà “di merito” sul requisito soggettivo e sull'oggetto dell'agevolazione anche per le agevolazioni rateizzate in più periodi di imposta.
Il rilascio del visto di conformità non comporta la verifica di correttezza degli elementi reddituali; il contribuente non è, pertanto, tenuto ad esibire la documentazione relativa ai redditi dichiarati, diversi da quelli oggetto di certificazione da parte di un sostituto d'imposta (ad esempio non deve essere documentato il reddito derivante dalla locazione di un immobile).
L'Agenzia ricorda che non sono soggette a verifica le situazioni soggettive (quali la residenza o lo stato di famiglia) valendo la dichiarazione sostitutiva da allegare alla dichiarazione.
E' bene, dunque, sottolineare che il contribuente potrà comunque essere oggetto di controllo circa le situazioni diverse da quelle oggetto di controllo per il rilascio del “visto di conformità” (si tratta delle situazioni soggettive ovvero di quelle in relazione alla veridicità dei redditi ); da ciò risulta evidente come l'innovazione procedurale rappresentata dal 730 precompilato sarà tale solo per quei soggetti che confermeranno le informazioni prodotte dal sistema dell'agenzia delle Entrate.


Per gli altri soggetti - vale a dire per coloro che faranno transitare la dichiarazione attraverso un intermediario - il “precompilato” consente di riassumere le molteplici fattispecie reddituali e gli oneri già dichiarati da parte dell'Agenzie delle Entrate nel flusso relativo al 730 precompilato.
E la domanda legittima potrebbe, pertanto, essere: dove sta la semplificazione?

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