Adempimenti

Inps: obbligo dell’unicità della posizione contributiva entro il 31 marzo 2015

di Cristian Callegaro

Scade il 31 marzo 2015 il termine – già precedentemente prorogato – per ultimare le attività preordinate a conseguire, nel quadro dei criteri fissati con la circolare 172/2010, l'unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l'utilizzo di più matricole caratterizzate da obblighi contributivi analoghi ovvero la cui differenziazione è gestibile attraverso l'opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso Uniemens.
L'inosservanza di tale obbligo determinerà la chiusura d'ufficio delle matricole secondarie.
Al riguardo, con il messaggio n. 9675 del 15 dicembre 2014, l'Inps ricordava come la circolare n. 80/2014 avesse fissato il termine al 31 dicembre 2014, tale termine è stato poi differito al 31 marzo 2015 dallo stesso messaggio.


Obbligo di costituzione della posizione contributiva aziendale
Il datore di lavoro avrà l'onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell'attività con dipendenti. Tale adempimento viene effettuato, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
a) nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese (circolare n. 41 del 26 marzo 2010);
b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all'avvio dell'attività dell'impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell'Istituto (circolare n. 2 del 3 gennaio 2007).


Casi particolari
In deroga all'obbligo di unicità della posizione contributiva aziendale, attraverso la circolare n. 172 l'Inps aveva individuato i seguenti casi a fronte dei quali le aziende potranno continuare mantenere distinte posizioni aziendali:
- datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;
- datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;
- imprese armatoriali;
- imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
- agenzie di somministrazione.

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