Adempimenti

Naspi, l’Inps chiarisce la durata dell'indennità

di Luca Vichi

Con il Dlgs n. 22 del 4 marzo 2015 il Governo ha introdotto nuove norme in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, con decorrenza 1° maggio 2015, viene istituita, nell'ambito dell'Aspi, una nuova indennità di disoccupazione denominata Naspi, che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dalla stessa data le prestazioni di Aspi e mini Aspi.
Per quanto attiene la durata della nuova prestazione il comma 1, articolo 5 del decreto citato precisa come la stessa venga corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. La stessa norma stabilisce poi come, ai fini del calcolo della durata, non siano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 l'Inps è intervenuta per fornire gli opportuni chiarimenti.


Periodi contributivi di riferimento
Per quanto attiene i periodi contributivi di riferimento ai fini del calcolo della durata della prestazione la circolare n. 94/2015 chiarisce quanto segue:
- sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione;
- ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
- i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova Naspi.


Prestazioni già erogate e riflessi sui periodi di contribuzione
In considerazione del susseguirsi nel tempo di discipline differenti in materia di indennità di disoccupazione, l'Istituto fissa, ai fini del calcolo della prestazione Naspi, precisi criteri per la quantificazione dei periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione.
In estrema sintesi l'Inps:
- definisce, con esempi pratici, il procedimento di calcolo da adottare per il non computo delle settimane di contribuzione che hanno dato già luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e Aspi;
- sancisce l'esclusione dell'intera contribuzione che ha dato luogo all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini Aspi 2012;
- precisa l'esclusione di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini Aspi effettivamente erogate;
- chiarisce come, in caso di prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (Dso) o di Aspi le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata debba riguardare - all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni Dso o Aspi - prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni Dso o Aspi anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento;
- stabilisce, in caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio di riferimento, la detrazione dalla contribuzione utile delle giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell'indennità di disoccupazione agricola.


La durata della Naspi dal 2017
L'Istituto evidenzia infine come il Dlgs n. 22/2015, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, stabilisca una durata massima dell'indennità Naspi di 78 settimane.

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