L'esperto rispondeAdempimenti

È irrevocabile l'adesione alla gestione unitaria

La domanda

Alcuni anni fa mi iscrissi - pensionato Inpdap - ai sensi della normativa in atto (articolo 3bis, decreto legge 159/2007) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con regolari trattenute sulla pensione. Non avendo più interesse a tale adesione, ho presentato istanza di revoca della stessa. L'Inps - gestione pubblica - mi risponde che: «Come si evince dall'articolo 3bis del decreto legge 159/2007, non è prevista la facoltà di recesso dell'adesione al fondo credito. Per quanto sopra la sua richiesta non può essere accolta». Visti i contenuti della norma, sorge forte perplessità circa la legittimità della posizione Inps. Si richiede un vostro parere in merito.

Da quanto esposto nel quesito, si ritiene legittima la risposta dell'Inps-Gestione dipendenti pubblici, alla richiesta del lettore di recesso dall'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in quanto l'articolo 3bis del Dl 159/07, convertito nella legge 222/07, di modifica di quanto contenuto all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, non prevede, una volta che si è aderito alla sopracitata gestione, la possibiltà di recesso, che, viceversa, era prevista dalla precedente normativa contenuta nell'articolo 2 del regolamento - modificato dall'articolo 3bis -. Questo, da unlato stabiliva l'obbligatorietà dell'iscrizione al fondo credito, salvo comunicazione della volontà contraria, e, dall'altro, prevedeva la possibilità di recedere dall'iscrizione entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la relativa ritenuta. Quindi, la norma sopra citata lascia al pensionato ex Inpdap la libertà di decidere l'iscrizione al Fondo in esame, ma una volta effettuata l'adesione, si ritiene che non possa essere più revocata, equiparando, così, il pensionato al dipendente pubblico in servizio che, per la durata del rapporto di lavoro, non può mai chiedere la cancellazione dal Fondo in parola.

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