Adempimenti

Se l’orario lavorato cambia, si fa la media per calcolare il voucher asilo nido

di Rossella Quintavalle

Con messaggio 5805 del 18 settembre 2015 l'Inps, a seguito di numerose richieste di chiarimenti, torna a illustrare le modalità di determinazione del valore del beneficio concesso alle mamme dopo il congedo obbligatorio in alternativa al periodo di fruizione del congedo parentale, nei casi in cui intervengano cessazioni o modificazioni del rapporto di lavoro.

Tale beneficio trae origine dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012 al fine di sostenere la genitorialità e favorire la ripresa del lavoro della donna attraverso un sostegno economico da richiedere al termine del congedo di maternità obbligatoria, in alternativa totale o parziale al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 151/2001. L'argomento era già stato ampiamente illustrato nel messaggio 17400/2013 e successivamente il decreto ministeriale del 28 ottobre 2014 aveva dettato i criteri di accesso e le modalità di utilizzo per il biennio 2014-2015, le cui novità erano state illustrate in seguito dalla circolare Inps 169 del 16 dicembre 2014.

La prima precisazione riguarda l'intervallo di tempo da considerare per la quantificazione del congedo parentale nei casi di cessazione o modifica del rapporto di lavoro che, afferma l'Inps, coincidendo inizialmente con la data di presentazione della domanda, termina nel giorno di cessazione o modifica del rapporto. Per rendere meglio l'idea il messaggio aggiunge che se, per esempio, la data di presentazione della domanda è il 12 gennaio 2015 e la data di cessazione del rapporto di lavoro è il 12 marzo 2015, alla lavoratrice dovranno essere riconosciuti 2 mesi di beneficio, a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo (ultimo giorno lavorato).

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, il termine dal quale l'Inps opererà il riproporzionamento del beneficio, fatta salva la data iniziale della richiesta, sarà il giorno effettivo della variazione del rapporto al fine di conteggiare il sostegno spettante secondo le modifiche intervenute nell'orario di lavoro; il beneficio sarà determinato nella stessa misura dei mesi precedenti se alla data di modifica il numero dei giorni eccedenti i mesi interi trascorsi sia superiore a 15, mentre viceversa sarà calcolato il dovuto con le nuove modalità determinate dalla variazione del rapporto, quando il numero dei giorni interi sia pari o minore di 15.

L'istituto precisa che nei casi in cui le variazioni dell'orario di lavoro siano molteplici all'interno del periodo richiesto, è necessario effettuare una media matematica e arrotondare il valore ottenuto in eccesso ai fini di non pregiudicare la lavoratrice, come da esempio pratico riportato nel messaggio:
• caso di madre lavoratrice con un solo rapporto lavorativo a tempo parziale, che abbia diritto a 6 mesi di beneficio, di cui 2 da riproporzionare al 60% e 4 mesi al 77%:
60%x2mesi=120%
77%x4mesi=308%
(308%+120%)/6mesi=71,33% che arrotondato in eccesso = 72%


•caso di madre lavoratrice con due (o più) rapporti lavorativi a tempo parziale, che abbia diritto a 5 mesi di beneficio, di cui un rapporto al 56% per tutti i 5 mesi e l'altro al 31% per 1 mese ed al 27% per i restanti 4:
lavoro A)
56%x5mesi=280%
lavoro B)
27%x4mesi=108%
31%x1mese=31%
Lavoro A)+B)
(31%+108%+280%)/5mesi=83,8% che arrotondato in eccesso = 84%

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