Adempimenti

Per gli esodi ex Enpals ed ex Inpdap contribuzione in base alle regole Naspi

di Pietro Gremigni

Ai lavoratori anziani soggetti alla procedura di esodo in base alla legge Fornero, per i quali i datori di lavoro presentino (o abbiano presentato) domanda a decorrere dal 1° maggio 2015, si applicane le nuove regole in materia di Naspi per calcolare la contribuzione correlata.
In particolare il messaggio 5804 del 18 settembre 2015 descrive le modalità specifiche di composizione del flusso uniemens per l'accredito dei contributi correlati per i lavoratori ex Enpals ed ex Inpdap.


Procedura di esodo - L'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori a cui manchino non più di 4 anni per la pensione di vecchiaia o anticipata.


Contribuzione correlata - A questi lavoratori spetta, durante il periodo di pagamento dell'assegno fino alla maturazione della pensione, l'accredito della contribuzione correlata a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° maggio 2015 la contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, in applicazione delle nuove regole per calcolare l'indennità Naspi.


Flusso uniemens - Il recente messaggio dell'Inps precisa che per la procedura di esodo – la posizione contributiva della gestione privata dell'azienda esodante, dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori interessati, continuerà a essere caratterizzata dall'attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente il significato di «azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012». Analogamente per i lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici deve essere utilizzata la specifica posizione previdenziale dedicata alla procedura di esodo aperta nell'ambito della gestione pubblica.


Posizioni ex Enpals - Nella composizione del flusso uniemens, all'interno dell'elemento <Qualifica1>, i datori di lavoro devono valorizzare il valore “V” avente il significato di «lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015».
Inoltre, mentre deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica2>, ed anche il <TipoLavoratore>, continuerà a non dover essere valorizzato l'elemento <Qualifica3>. Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all'interno dell'elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l'importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).


Posizioni ex Inpdap - Nel flusso unimenes dei dipendenti pubblici, all'interno dell'elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l'elemento <TipoImpiego> con il codice 39 «Lavoratore in esodo ex art. 4 legge n.92/2012» e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell'ultimo periodo utile. L'elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 81 «Lavoratore in esodo ex art. 4 legge n.92/2012 - Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015». All'interno dell'elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>. L'elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l'elemento <Contributo> con l'importo della contribuzione da versare.

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