Adempimenti

Congedo parentale ad ore: le ipotesi di incumulabilità

di Paola Sanna

Come si ricorderà, l'articolo 1, comma 339 della legge di Stabilità per il 2013 aveva modificato l'articolo 32 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, prevedendo la possibilità di gestire la fruizione del congedo parentale ad ore in sede di contrattazione collettiva.


Il congedo a ore nel Jobs Act
Successivamente, il Decreto legislativo n. 80/2015 - attuativo della delega contenuta nel Jobs Act - ha introdotto in modo sistematico questa nuova modalità di fruizione del congedo su base oraria, anche in assenza di contrattazione collettiva.
Pertanto, dalla data di entrata in vigore della norma e quindi dal 25 giugno 2015, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga che precede quello nel corso del quale lo stesso ha inizio.


La fruizione del congedo
La legge di riforma - che ha introdotto questa nuova flessibilità in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015- prevede che il congedo parentale ad ore non possa essere cumulabile con altri permessi o riposi previsti dal legislatore del Dlgs 151/2001.
I genitori lavoratori dipendenti possono comunque assentarsi dal lavoro per beneficiare del congedo parentale con assenze mensili, giornaliere ovvero orarie e quindi giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva, laddove questo nuovo istituto venga disciplinato.


Le ipotesi di cumulo
Già con circolare n. 152/2015 l'Istituto previdenziale ha precisato che il congedo parentale ad ore non può essere cumulato nell'ambito della stessa giornata con permessi o riposi disciplinati dal Testo unico maternità/paternità; non è pertanto possibile fruire del congedo ad ore in presenza di riposo per allattamento, ovvero per assenze legate a fruizione di riposi orari per assistenza ai figli disabili.


Il nuovo messaggio Inps
Con messaggio Inps n. 6704 del 3 novembre 2015 sono state individuate le diverse ipotesi di assenza che possono essere cumulabili ovvero non cumulabili con i permessi orari in questione.
In particolare, l'Istituto ha precisato che il congedo parentale ad ore è compatibile con le assenze previste dalla legge 104 per soggetti disabili ovvero per loro assistenza da parte di familiari-lavoratori dipendenti e nello specifico dunque risulta ammesso in presenza di
- permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104),
- permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Risulta invece incompatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria nelle seguenti fattispecie:
- congedo parentale ad ore per altro figlio (articolo 32 T.U.),
- riposi per allattamento, anche per altro figlio (articoli 39 e 40 T.U.),
- permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (articoli 33 e 42 T.U.).


Il ruolo del Ccnl
È opportuno ricordare che in relazione a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1 ter, della norma sopra citata, l'incumulabilità ha efficacia nelle sole ipotesi in cui la disciplina del congedo parentale ad ore non sia stata oggetto di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. La contrattazione potrebbe, dunque, prevedere anche criteri di incumulabilità diversi da quelli introdotti dal legislatore e ribaditi dall'Istituto previdenziale nel messaggio in argomento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©