Adempimenti

Inail/1: I chiarimenti sulla riduzione del premio del 16,61%

di Paola Sanna

L’Inail, con la circolare 17 dicembre 2015 n. 87, conferma la riduzione del premio per l’anno 2016, in relazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità per il 2014 (Legge 147/2013) che all’articolo 1 comma 128, ha previsto una riduzione dei costi per i premi Inail a carico delle aziende da definire con un provvedimento dell’Istituto.

La riduzione per l'anno 2016 - Con determina INAIL n. 283 del 27 luglio 2015, l'Istituto assicuratore ha fissato al 16,61%, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti per l'anno 2016. La misura è stata inserita nel DM 30 settembre 2015, che ha approvato la determina dell’Inail, rendendola efficace.
La riduzione è applicabile a tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione introdotta, quindi anche ai Premi speciali artigiani.

La competenza 2016 - La riduzione è applicata in base all'andamento infortunistico aziendale e la relativa misura da riconoscersi - attenzione - solo sui premi dovuti per il 2016, posto che le misure adottate dalla norma si riferiscono, appunto, all'annualità 2016. I destinatari della riduzione sono individuati in relazione al fatto che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per l'anno 2016 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.
La nuova riduzione si applica in rata anticipata 2016 e in sede di saldo 2016, da versare con l'autoliquidazione in presentazione nel 2017.

Posizioni aperte da più di un biennio - In relazione a quanto previsto dalla disciplina in materia, il tasso applicabile medio del triennio viene raffrontato al tasso di tariffa e la riduzione è applicabile quando il primo è inferiore o pari al secondo. Ed ancora, sulle polizze artigiani aperte la riduzione spetta se, dal confronto tra l'Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento e l'Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio, l'indice di gravità aziendale è inferiore o pari all'Indice di gravità medio.

Lavorazioni aperte da non oltre un biennio - La riduzione può essere applicata in presenza di applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da coloro che presentano o hanno già presentato l'istanza ex art. 20 MAT telematica, autorizzata dall'Inail. Nel caso di presentazione già avvenuta ed accettata, la riduzione sarà riconosciuta anche per l'anno 2016 senza necessità di presentare una nuova istanza.

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