Adempimenti

Per i licenziamenti collettivi nel settore edile scatta il trattamento speciale e non la Naspi

di Luca Vichi

Con la circolare 142 del 2015 l'Inps ha in passato fornito chiarimenti in merito alla possibilità per il lavoratore di optare tra la prestazione di mobilità e la prestazione di disoccupazione Naspi.
Ora, in seguito ad alcune richieste di chiarimento, l'istituto di previdenza, con il messaggio 509 del 18 dicembre 2015, chiarisce l'applicabilità di tale disposizione ai lavoratori del settore edile.


I contenuti della circolare 142/2015
Nella circolare 142/2015 l'istituto, dopo aver illustrato le diversità tra l'indennità Naspi e l'indennità di mobilità con riferimento alla contribuzione versata dal datore di lavoro, ai requisiti di accesso, alla durata, alla misura ed alle tipologie di agevolazioni, ha precisato che, nell'ipotesi di licenziamento collettivo a seguito di procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, il lavoratore che abbia presentato apposita domanda di indennità di mobilità accede esclusivamente all'indennità di mobilità, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti. Sussistendo pertanto i requisiti di accesso a tale prestazione, il lavoratore non ha facoltà di optare tra l'indennità di mobilità e l'indennità Naspi.
In quella sede l'Inps ha anche evidenziato come:
- nella procedura informatica di presentazione della domanda di Naspi sia presente un avviso con il quale si porta a conoscenza dell'utente/lavoratore che se la cessazione del proprio rapporto di lavoro è avvenuta a seguito di licenziamento collettivo occorre presentare esclusivamente domanda di indennità di mobilità;
- nella procedura informatica di presentazione della domanda di indennità di mobilità sia presente un avviso con il quale si porta a conoscenza dell'interessato che l'indennità di mobilità deve essere richiesta solo se la cessazione del proprio rapporto di lavoro sia avvenuta a seguito di procedura di mobilità e che in tutti gli altri casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro occorre presentare domanda di indennità di disoccupazione Naspi.


I chiarimenti del messaggio 7509/2015
In seguito ad alcune richieste di chiarimento in merito all'applicazione di quanto precisato dall'istituto nel paragrafo 7 della circolare 142/2015 ai lavoratori del settore dell'edilizia il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, l'Inps, con il messaggio 7509/2015, fornisce alle proprie sedi specifiche istruzioni.
In considerazione del fatto che i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia (Tse 223 di cui all'articolo 11 della legge 223/1991 e Tse 451di cui al comma 3, articolo 3 del Dl 299/1994) sono conseguenti al licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 viene precisato che:
- per le domande di Naspi, non ancora definite, presentate dai lavoratori del settore dell'edilizia il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, devono essere verificati i requisiti delle prestazioni e, in presenza degli stessi, tali domande devono essere trasformate in quelle di trattamento speciale edile;
- per le domande di Naspi che risultino già definite, devono essere verificati i requisiti per l'erogazione del trattamento speciale edile e, in presenza degli stessi, occorre procedere a porre in decadenza le domande di Naspi, dalla data di decorrenza e portare a recupero, nella domanda di trattamento speciale, quanto restituito come indebito dalla procedura Dsweb nella domanda di Naspi.
Il messaggio infine ricorda come per le domande dei trattamenti Tse 223 e Tse 451 si debba procedere con la liquidazione provvisoria della prestazione; la liquidazione provvisoria è consentita esclusivamente per coloro i quali abbiano i requisiti per la Naspi.

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