Adempimenti

Fondo di integrazione salariale: le nuove aliquote da gennaio 2016

di Luca Vichi

Con il messaggio 306 del 26 gennaio 2016 l'Inps interviene per fornire alcuni utili chiarimenti in merito al fondo di integrazione salariale previsto dall'articolo 29 del Dlgs 148/2015.
Più precisamente l'istituto definisce, riprendendo il testo di legge, le aliquote del contributo di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal fondo.


Il fondo di integrazione salariale
La finalità dei fondi previsti dal Dlgs 148/2015 è assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Quando, a questo fine, le disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 del Dlgs 148/2015 non risultano applicabili, per espressa previsione normativa (articolo 28) entra in gioco un fondo di solidarietà residuale che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 29, prende il nome di fondo di integrazione salariale.


Prestazioni e finanziamento
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 del decreto, il fondo di integrazione salariale è chiamato ad assicurare la prestazione di:
- un assegno di solidarietà definito dall'articolo 31;
- un assegno ordinario definito dall'articolo 30.
Il messaggio 306/2016, riprendendo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 29, definisce, con decorrenza 1° gennaio 2016, le aliquote di finanziamento del fondo in relazione alle dimensioni aziendali.

Più precisamente il contributo risulta pari al:
- 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, (due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori), per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
- 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, (due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori), per i datori di lavoro che occupano da più di 5 a 15 dipendenti.

Le precisazioni INPS
Nel messaggio l'Inps precisa che i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che risultano già iscritti al fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare, dal 1° gennaio 2016, la nuova aliquota di contribuzione con le modalità già in atto per il fondo di solidarietà residuale predetto.
Per i datori di lavoro che occupano da più di 5 a 15 dipendenti ovvero per quelli non già rientranti nell'ambito di applicazione del fondo, l'Istituto si riserva di fornire precise istruzioni.


Le norme abrogate
In considerazione dell'entrata a regime del fondo di integrazione salariale e di quanto previsto dal comma 2, articolo 46 del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:
- commi 20, 20-bis e 21, articolo 3 della legge 92/2012;
- decreto 79141/2014 istitutivo del Fondo di solidarietà residuale.

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