L'esperto rispondeAdempimenti

Collaboratore familiare occasionale

di Imbriaci Silvano

La domanda

Un imprenditore individuale, artigiano o commerciante, si fa aiutare, occasionalmente dalla moglie casalinga (per rispondere al telefono o altre attività di contorno del proprio lavoro). La circolare del Ministero del Lavoro del 10/6/13 considera i collaboratori familiari artigiani o commercianti, che siano pensionati o lavoratori full time come collaboratori occasionali se non superano le 720 ore o 90 giornate nell'anno, senza obbligo di iscrizione all'Inps. Nel caso del familiare che non sia né pensionato, né lavoratore full time si può considerare collaboratore occasionale, iscrivendolo all'Inail e non all'Inps, in base alla circolare sopra citata? grazie

Da un punto di vista generale, la presenza del vincolo coniugale impone di circoscrivere a casi particolari sia l’onerosità della prestazione resa dal coniuge sia la soggezione all’obbligo contributivo (nella fattispecie attraverso l’iscrizione alla gestione commercianti, con prestazione contributiva a carico del titolare). Ciò premesso, il Ministero del Lavoro (con la circolare 10.6.2013) ha chiarito che: a) si presume occasionale il lavoro svolto dal familiare collaboratore quando egli sia pensionato o titolare di rapporto di lavoro subordinato part-time; b) negli altri casi, vi è un’indicazione normativa contenuta negli artt. 21 comma 6 ter d.l. n. 269/2003 (conv. in l. n. 326/2003) per il settore artigianato e 74 d.lgs. n. 276/2003, per il settore agricoltura. In particolare, per quanto riguarda le imprese artigiane, il parametro di riferimento che esclude l’occasionalità è rappresentato dallo svolgimento della collaborazione per un periodo superiore a 90 giorni nel corso dell’anno (frazionabili ad ore: 720 annuali). Tale criterio, secondo l’interpretazione ministeriale, può essere adottato anche per la verifica dell’occasionalità rispetto alla collaborazione ai titolari di imprese commerciali. Si tratta quindi di una specificazione in termini pratici del concetto di abitualità e prevalenza nella collaborazione, elementi che guidano l’INPS nella determinazione del relativo obbligo assicurativo presso la gestione commercianti. Deve comunque rilevarsi che tale criterio non è mai stato ufficialmente recepito dall’Istituto e che l’attività ispettiva mira comunque alla verifica dei requisiti di abitualità e prevalenza nello svolgimento dell’attività di collaborazione (secondo il requisito generale contenuto nell’art. 29 l. n. 160/1975). Ma ciò non toglie che l’indicazione di un parametro definito possa costituire criterio orientativo valido sia per chi svolge questo tipo di attività, sia per i soggetti deputati al controllo, soprattutto per quanto riguarda il limite massimo di ore (720) che appare maggiormente calibrato sull’attività collaborativa rispetto al limite più rigido delle giornate di lavoro. Deve comunque trattarsi di attività non sistematica e non stabile, e tale da non rivestire i caratteri dell’abitualità e della prevalenza rispetto ad altre attività lavorative svolte. In ogni caso, sempre secondo le indicazioni contenute nella circolare, sarà il personale ispettivo a dover dimostrare, nelle ipotesi dubbie, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti e dunque il carattere abituale e sistematico della collaborazione, anche nella forma specifica del superamento del limite di ore come quantificate dalla normativa sopra indicata.

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