Adempimenti

Amministrazione straordinaria, esercizio provvisorio dell’impresa e intervento del Fondo di garanzia

di Silvano Imbriaci

Con il messaggio 427/2016 l'Inps fornisce alcune indicazioni in merito alla interferenza tra le modalità di accertamento del credito del lavoratore per Tfr e ultime mensilità nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e intervento del Fondo di garanzia Inps , anche per quanto riguarda la tutela della posizione previdenziale complementare.

Il tema, apparentemente marginale, in realtà è di grande rilevanza in quanto attesta, ancora una volta, la natura previdenziale del procedimento volto all'intervento del Fondo di garanzia, in caso di inadempimento del datore di lavoro, procedimento collegato ma sostanzialmente autonomo rispetto alle modalità di accertamento del credito a favore del lavoratore nelle procedure concorsuali.

La questione, più nello specifico, riguarda i crediti prededucibili a favore del lavoratore che, ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, sono quelli che sorgono in occasione o per effetto delle procedure concorsuali della stessa legge. In altri termini, sono i crediti che derivano dalla continuazione dell'attività di impresa, evenienza del tutto normale nel caso dell'amministrazione controllata che ha come specifico scopo quello della conservazione dell'attività imprenditoriale e il suo risanamento.

Tali crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti della procedura. Il problema si pone con riferimento alle modalità con cui tali crediti sono accertati. La disciplina, infatti, deve essere letta anche avendo come riferimento le disposizioni del Dlgs 270/1989 in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi e in particolare l'articolo 20, che ribadisce la necessità di soddisfare in prededuzione i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, a norma dell'articolo 111.

Manca in effetti un coordinamento tra tale disciplina e il successivo articolo 111 bis della legge fallimentare, che impone l'accertamento dei crediti prededucibili con le modalità di cui al capo V (formazione dello stato passivo, autorizzazione del giudice delegato ecc…), tranne nel caso in cui i crediti (anche sorti durante l'esercizio provvisorio) non siano contestati per collocazione e loro ammontare.

Accade dunque, ed in questo senso la prassi è diffusa, che ex dipendenti di datori di lavoro in amministrazione straordinaria ottengano l'accertamento del proprio credito di fronte alla procedura semplicemente attraverso la certificazione da parte del Commissario straordinario, senza cioè le modalità indicate dal capo V della legge fallimentare (in primis il loro inserimento nello stato passivo ed il successivo vaglio giudiziale). A questo punto, ottenuto l'accertamento secondo questa modalità, l'ex lavoratore si rivolge all'Inps per ottenere l'anticipo del pagamento da parte del Fondo di garanzia, secondo la previsione di legge (legge 297/1982 per il Tfr; Dlgs 80/1992 per le ultime mensilità e per la previdenza complementare).

Se è vero che l'Inps non può in astratto contestare l'importo del credito del lavoratore maturato nel corso del rapporto di lavoro, è anche vero che, in ogni caso, può pretendere l'applicazione del procedimento per l'intervento del Fondo previsto dalle disposizioni di legge ora indicate, e volto alla verifica della sussistenza dei requisiti per il pagamento in garanzia. Tra questi requisiti l'articolo 2, comma 2, della legge 297/1982 prevede espressamente che la domanda all'Inps possa essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 della legge fallimentare.

Ciò implica che per l'Istituto è rilevante il fatto che il credito sia accertato mediante inserimento nello stato passivo, dal momento che il mancato riscontro in questo senso comporta la reiezione della domanda presentata al Fondo di garanzia per insussistenza dei requisiti minimi di validità dell'accertamento del credito stesso (vaglio giudiziale). A conferma del fatto che il procedimento per l'intervento del Fondo di garanzia ha carattere autonomo, in quanto è volto all'attribuzione di una prestazione previdenziale, e come tale deve essere completato mediante la verifica della sussistenza degli specifici requisiti di legge per l'accesso a tale beneficio.

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